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"Sicurezza centri estetici, il nuovo decreto"

di QuotidianoSicurezza / Normativa

06/09/2011 - Si è concluso l’iter legislativo del Decreto Interministeriale n.110 del 12 maggio 2011 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista” pubblicato in GU n. 163 del 15-7-2011 ed entrato in vigore il 30 luglio scorso.

Dopo più di vent’anni di silenzio normativo il  decreto aggiorna infatti quanto stabilito nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante “ Disciplina dell’attività di estetista”, un intervento legislativo reso necessario dal rapidissimo sviluppo e dalle continue trasformazioni tecnologiche cui assistiamo nel campo delle professioni estetiche.

Primo obiettivo del decreto è tutelare la salute e la sicurezza sia degli operatori che di chi si sottopone ai “trattamenti di bellezza”.

Il decreto nelle sue quattro pagine adotta un regolamento di cinque articoli in cui si identificano quali siano gli apparecchi per uso estetico, ne sancisce l’ armonizzazione alle norme europee in merito alla sicurezza e prevede l’eventuale aggiornamento degli elenchi e delle norme tecniche in accordo a quanto stabilito dagli organismi di normalizzazione a livello europeo.

Il decreto rimanda quindi agli allegati che ne rappresentano parte integrante: l’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e le relative schede tecnico-informative. L’obiettivo della salute e sicurezza per lavoratori e utenti viene infatti perseguito attraverso una severa regolamentazione dei macchinari utilizzabili.

Nello specifico le schede tecniche vanno a illustrare caratteristiche tecnico dinamiche, cautele d’uso e modalità di esercizio di 24 diverse tipologie di apparecchiature tra cui vaporizzatori, stimolatori, apparecchi per massaggi, scaldacera, attrezzi per ginnastica estetica, apparecchi per ionoforesi, depilatori.

Una particolare attenzione viene riposta nel normare caratteristiche, cautele e modalità d’uso di apparecchiature che fanno uso di radiazioni, in particolare il decreto definisce in modo rigoroso nuove regole per l’uso delle lampade abbronzanti e per dispositivi laser. L’utilizzo di queste tecnologie è sempre più diffuso e, nonostante studi clinici condotti negli ultimi anni ne provino la rischiosità, il loro uso in campo estetico non era regolamentato in alcun modo.

Il decreto del 15 luglio mette fine a questa epoca di incertezza e sancisce in modo definitivo quali siano gli apparecchi a norma che utenti adeguatamente informati dal personale addetto possono utilizzare adottando le dovute precauzioni e cautele.

Per quanto riguarda le lampade abbronzanti, tecnologia di vastissima diffusione, nelle modalità di esercizio si ricordano i possibili danni alla pelle e alla vista che possono derivare da una scorretta esposizione ai raggi UVB. Si sollecita quindi un  corretto utilizzo delle apparecchiature per quanto riguarda tempi e intensità dell’esposizione che devono variare a seconda del fototipo del cliente e si raccomanda l’ uso di dispositivi di protezione. Importante novità,  già annunciata dal Ministro Fazio in occasione della firma del decreto (Macchinari estetici, più sicurezza nell’uso), è l’introduzione del divieto di utilizzo delle apparecchiature per soggetti a rischio: minori, donne in gravidanza, chi ha sofferto o soffre di neoplasie della pelle,  fototipi particolarmente sensibili.

Anche se il decreto non interviene in materia di qualificazione dell’operatore richiede a questo di acquisire competenze tali da valutare caso per caso quando, come e se effettuare i trattamenti estetici. Si sollecita poi l’operatore a un attento studio dei manuali d’uso di ogni apparecchiatura, manuali che oltre alle necessarie descrizioni tecniche e di messa in opera e manutenzione degli apparecchi danno anche dettagliate informazioni sulle cautele da adottare.

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