Articoli
"Linee di indirizzo per il coordinatore in fase di progettazione"
di puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
15/12/2011 - Nei giorni scorsi PuntoSicuro ha presentato un documento della Regione Lombardia dal titolo " Linee
di indirizzo per l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili",
documento elaborato dal laboratorio di approfondimento "Costruzioni" e
approvato il 15 novembre 2011 dalla Regione con
Decreto n. 10602.
Riguardo
al documento, che propone strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi
in carico ai coordinatori
per la progettazione e per l’ esecuzione
dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento, ci siamo
soffermati nel precedente articolo su obblighi e compiti del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori.
Ricordiamo
che le indicazioni riportate nelle linee di indirizzo sono relative a “attività
che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di
minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere
l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente”: sono “regole” volontarie
che “
non sostituiscono in alcun modo i
contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune
relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi”.
In
questo secondo approfondimento del documento non potevamo che soffermarci sul
ruolo del coordinatore per la progettazione
(CSP), coordinatore che durante la progettazione dell’ opera
e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte deve:
- “redigere il piano
di sicurezza e di coordinamento
secondo quanto stabilito dalla norma;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche
dell’opera;
- coordinare l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 90”, comma 1 del Decreto
legislativo 81/2008.Il
documento si sofferma anche su altri aspetti relativi a
ruoli, obblighi e responsabilità:
-
responsabilità congiunte del committente
e del coordinatore per la progettazione: si ricorda che gli Artt. 90, 91 e
93 del D.Lgs. 81/2008 “codificano un intreccio di responsabilità tra committente/responsabile
dei lavori e coordinatori; in particolare il committente
o il responsabile dei lavori deve attenersi ai principi e alle misure generali
di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative,
onde pianificare i lavori o fasi di lavoro. L'applicazione di queste
disposizioni, condivise in fase di progettazione, deve essere coordinata dal
coordinatore per la progettazione”. Si sottolinea anche che “la designazione
del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non
esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)”;
-
ruolo e obblighi delle imprese
affidatarie: “all' impresa
affidataria spetta, in particolare la verifica di congruenza del/i POS
della/e impresa/e esecutrice/i rispetto al proprio prima della trasmissione al CSE,
e di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, nonché il
coordinamento delle imprese esecutrici a cui ha affidato i lavori in merito al
rispetto delle misure di tutela e sicurezza nello specifico cantiere.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli
impianti e le altre attività siano effettuati dalle imprese esecutrici,
l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
della sicurezza. Il Datore di lavoro o i dirigenti e/o preposti dell’ impresa
affidataria devono possedere adeguata formazione per l’assolvimento dei
compiti previsti”;
-
ruolo e obblighi delle imprese
esecutrici: alle imprese esecutrici “prima
ancora che l’obbligo di attuare - nel singolo cantiere
- quanto previsto nel PSC e nel POS, incorre quello di attuare tutte le misure
organizzative e gestionali che l’attuale regolamentazione pone in capo ad ogni
impresa, in particolare l’obbligo del datore di lavoro di richiedere
l’osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme vigenti nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro [tra cui
quelle del POS] e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali. A
questo proposito l’azione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - che si
affianca, ma non sostituisce, a quella dei datori
di lavoro delle imprese esecutrici – “sarà volta a verificare che le
imprese esecutrici applichino le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC”.
Riprendiamo
per concludere alcuni dei contenuti della tabella presente nel documento e
relativa ai
compiti del
coordinatore in fase di
progettazione:
-
conferimento dell'incarico: “l’incarico
di coordinatore è affidato contestualmente all’incarico di progettazione. È
auspicabile che l’incarico venga affidato in forma scritta”;
-
assistenza/informazione sui contenuti
della legge al committente: “al momento dell’incarico sino al completamento
della stesura del PSC” il CSP
informa “in virtù di un dovere deontologico il committente dei suoi obblighi in
relazione al D.Lgs 81/08 e s.m.i.”;
-
coordinamento con il progettista:
“la redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo,
lay-out, ecc.) dovrà essere frutto del confronto con l’ equipe di progettazione
- Punto 1.1.1 a) allegato XV del T.U.;
-
sopralluogo preliminare sul sito del
cantiere (prima di iniziare la redazione del PSC): “il sopralluogo nel sito
oggetto di intervento è ritenuto un adempimento preliminare indispensabile per
la redazione del PSC
e dovrà essere documentato dal CSP. Il sopralluogo è necessario per
l’attuazione dell’art. 100 del T.U.”;
-
redazione del PSC (“elaborazione
progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione”): “il
documento deve essere redatto secondo quanto prescritto dall’art. 100 del T.U.”;
-
documentazione grafica relativa ad una
proposta di organizzazione del cantiere (in fase di redazione del PSC): “planimetria
del cantiere
con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle
connessioni con l’ambiente esterno”;
-
eventuali Disegni tecnici di supporto al
PSC (durante la stesura del PSC): “elaborazione di disegni per
l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di
realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione)”;
-
predisposizione di cronoprogramma,
dell’analisi dei rischi
presenti (con riferimento all’area,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad
esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa)
e
dell’analisi
delle interferenze con terzi: “il CSP
nella stesura del PSC predisporrà un
programma
temporale dei lavori (cronoprogramma); il cronoprogramma dovrà evidenziare:
le fasi di lavoro e il tempo stimato per la loro esecuzione; le interferenze
(sovrapposizioni spaziali e/o temporali). Le sovrapposizioni spaziali e
temporali delle attività dovranno essere oggetto di apposita analisi e
valutazione nel PSC. Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata
all’analisi delle eventuali interferenze
con terzi (altri cantieri
limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di
siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno
predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di
più imprese e lavoratori
autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
collettivi ; così come il coordinamento, l’organizzazione e la reciproca
informazione fra datori di lavoro e lavoratori
autonomi”;
-
costi della sicurezza: “la quantificazione
deve essere effettuata secondo quanto previsto dal punto 4 dell’allegato XV del
T.U.”;
-
predisposizione del fascicolo: “da
predisporre tenendo conto delle specifiche contenute nei testi di legge. Il
fascicolo deve essere dotato di procedure e schemi che permettano di
programmare nel tempo l’accesso e le attività di manutenzione dell’opera, con
particolare riferimento ai tetti, mensole, volumi tecnici, ballatoi, vetrate,
cupole, coperture,
facciate, ecc.”;
-
eventuali elaborati grafici di
completamento del fascicolo, forniti dai progettisti: “integrazione con inserimento
di elaborati grafici per l’individuazione e la progettazione di elementi
tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati
con l’équipe di progettazione”;
-
riesame del PSC e del fascicolo e dei
documenti allegati (al termine dell’elaborazione dei documenti): “il CSP,
a seguito della redazione del PSC
e relativi allegati dovrà procedere al riesame dei documenti emessi secondo i
seguenti criteri di qualità: verifica dell’applicazione della normativa,
verifica della presenza di tutti gli allegati di legge, verifica che sia stata
correttamente predisposta la valutazione dei rischi e che siano state
individuate le misure preventive e protettive”;
-
consegna al Committente del PSC e
fascicolo (“al completamento del riesame della documentazione e prima della
gara o richiesta di offerta”): tramite specifica comunicazione e in modo che il
committente possa ottemperare agli obblighi di cui all’art. 101 del T.U”.
Segnala questo articolo ad un amico
Questo articolo è stato letto 2389 volte.
Pubblicità