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					"Produttore giuridico e materiale del rifiuto: hanno gli stessi obblighi di verifica?"
di SENTENZE / RIFIUTI
 
					
					
					25/02/2020 - 
Per 
	"produttore" di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche 
	il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di 
	una posizione di garanzia, l'obbligo di provvedere allo 
	smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti. 
	
	
		
	
	
				
	Così la sentenza della Cass. pen., Sez. III, n. 39952 del 30 settembre 2019.
	
	Cass. Pen. n.39552/2019: il Fatto
Si
 contesta all'imputato il reato di traffico illecito di rifiuti (già 
art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006). Questi, all'epoca dei fatti, era 
legale rappresentante di una società incaricata dell'attività di 
carenaggio delle navi presso un cantiere navale gestito da un'altra 
società. Da tale attività di sabbiatura era derivata la produzione di 
rifiuti, che si assumono essere stati gestiti illecitamente attraverso 
operazioni non autorizzate di miscelazione.
Risulta, tuttavia, che 
tra le due società vi fosse un accordo nel senso che della gestione dei 
rifiuti si doveva occupare il committente (la società che gestiva il 
cantiere navale) e non il produttore materiale degli stessi, ossia 
l'appaltatore (la società incaricata del carenaggio delle navi).
	Cass. Pen. n.39552/2019: il giudizio della Corte
Per
 la Suprema Corte, tuttavia, «a prescindere dagli accordi relativi agli 
oneri di smaltimento - che nella prassi spesso trasferiscono 
all'appaltatore mere attività operative e mantengono sull'appaltante, 
per ragioni di politica aziendale, gli oneri materiali ed economici 
dello smaltimento dei rifiuti, la responsabilità in ordine al 
complessivo iter di smaltimento, secondo quanto previsto dal combinato 
disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. f), e
 art. 188, comma 1, rimane congiuntamente in capo al produttore 
giuridico, al produttore materiale e al detentore dei rifiuti». Da qui 
la conferma della sentenza di condanna.
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