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"Le ultime novità in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro"

di puntosicuro.it / Formazione ed informazione

19/07/2011 -
E’ in dirittura di arrivo la pubblicazione dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome riguardante i corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., che in seguito indicheremo per semplicità datori di lavoro RSPP, e per i lavoratori ai sensi dell’articolo 37 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Premesso che il testo di cui alla notizia è quello relativo alla bozza dell’Accordo che però ormai sembra definitivo essendo la stessa giunta al termine dell’iter che precede la sua pubblicazione ma che può comunque ovviamente essere oggetto ancora di modifiche fino alla pubblicazione sulla Gazzetta si riporta qui di seguito una breve sintesi dell’Accordo rinviando per maggiori dettagli e particolari alla lettura completa del documento stesso.
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP nell’Accordo vengono definiti in dieci punti i soggetti formatori abilitati ad effettuare tale formazione individuati sostanzialmente in quelli già indicati per la formazione degli ASPP e RSPP (Regioni e Province autonome, Università, Inail, ecc.) e vengono altresì fissati i requisiti dei docenti i quali devono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascun modulo relativo al percorso formativo, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati e ciò “in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della f igura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08”  e quindi in attesa di una prevista “normazione”, con la quale dovranno essere definiti chiaramente sia il profilo che il ruolo della figura del formatore.
 
In merito all’articolazione ed alla durata dei corsi per datori di lavoro RSPP i percorsi formativi vengono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio
- uno BASSO della durata di 16 ore
- uno MEDIO della durata di 32 ore
- uno ALTO della durata di 48 ore.
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2 dell’Accordo stesso (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono prevedere quattro Moduli uno Normativo – Giuridico, uno Gestionale, uno Tecnico ed uno Relazionale aventi i contenuti minimi specificati nell’Accordo per ogni singolo modulo. Al termine del percorso formativo dei corsi, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una prova di verifica che prevede un colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L’elaborazione delle prove è di competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Per quanto riguarda l’ aggiornamento lo stesso è previsto di periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la sua durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati e precisamente in
8 ore per il rischio Basso,
12 ore per il rischio Medio
16 ore per il rischio Alto.
In merito alle modalità della formazione, e questa è una novità assoluta, è consentito, ai fini di un migliore adeguamento della stessa all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica, il ricorso a piattaforme e-Learning ma solo nell’ambito delle materie che non richiedono necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti e se erogata secondo i precisi criteri previsti nell’Allegato I dell’Accordo medesimo.
Sono previsti degli esoneri ed in particolare non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo la nuova articolazione i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97 fermo restando che per tali soggetti è previsto comunque l’obbligo di aggiornamento, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, e secondo le modalità indicate nell’accordo.
Nel caso di esercizio di nuove attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all’Accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività in linea con quanto indicato per tali casi nel comma 3-bis dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
Circa la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti di cui all’articolo 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. viene confermato, per quanto riguarda la organizzazione della formazione, i requisiti dei docenti e la metodologia di insegnamento/apprendimento, quanto già stabilito per la formazione dei datori di lavoro con la precisazione che il ricorso all’E-learning può essere fatto solo per taluni tipi di formazione indicati nello stesso Accordo.
La formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ed agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell’art.2 del D. Lgs. 81/2008 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.
Ove la richiesta di cui sopra non dovesse ricevere riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Il percorso formativo dei lavoratori si articola in due moduli distinti uno di Formazione Generale della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori ed uno di Formazione Specifica della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12 ore per i settori della classe di rischio alto per una durata totale quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente per le tre classi di rischio.
Per il preposto è prevista una formazione aggiuntiva della durata minima di 8 ore con i contenuti, oltre a quelli già elencati all’articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008, che vengono precisati nell’Accordo.
Per i dirigenti quindi la formazione è strutturata in quattro moduli, uno giuridico–normativo uno di gestione ed organizzazione della sicurezza, uno sulla individuazione e valutazione dei rischi ed uno sulla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori con i contenuti anche essi precisati nell’Accordo in esame.
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 12 ore e, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente e contrattuale del personale con qualifica dirigenziale, la formazione dei dirigenti deve essere programmata e completata nell’arco temporale di 12 mesi.
Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, il dirigente verrà sottoposto ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, prova finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. Per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, infine, è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 8 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. In sede di prima applicazione i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione in modo che i medesimi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo.
Il personale di nuova assunzione, invece, deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
L’Accordo conclude quindi indicando delle condizioni (che è opportuno consultare direttamente) in base alle quali può essere riconosciuta una eventuale formazione pregressa erogata a cura dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e preannunciando infine, allo scopo di valutare la prima applicazione dell’Accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni dell’Accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, la costituzione di un gruppo tecnico composto da rappresentanti del coordinamento tecnico interregionale Tavolo Tecnico Intercoordinamenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Parti Sociali per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’approvazione del documento in Conferenza Stato Regioni.

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