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"Il nuovo decreto “Rifiuti”, D.Lgs. 116/2020"

di ZetaVu / RIFIUTI

28/09/2020 -

Il nuovo decreto “Rifiuti”, D.Lgs. 116/2020

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs.. 116/2020 – cosiddetto “Decreto Rifiuti” – che recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 2018/851 e la 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” che riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sono questi, dunque, gli ambiti sui quali vengono apportate le principali trasformazioni dell’ordinamento attuale. Con questo decreto viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA ( Testo Unico Ambientale ) e a questo nuovo testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano i rifiuti.

Le novità introdotte sono tante, e molte di queste sono importanti. Impatteranno e cambieranno  sia l’economia strettamente connessa al mercato dei rifiuti, che in generale l’approccio economico di ogni singolo Stato, con scenari oggi in corso di definizione ma che speriamo risultino positivi per la crescita economica dell’Eurozona e dell’Italia.

 

Rifiuti Speciali e Rifiuti Urbani

La prima sostanziale trasformazione riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani quando essi siano " simili per natura e composizione ai rifiuti domestici " . Questo punto è piuttosto importante ed è stato anche al centro di dibattiti ed interrogazioni nei mesi scorsi, affinché la direttiva fosse recepita nel modo corretto.

La Direttiva Europea su questo punto chiedeva, giustamente, che i rifiuti urbani e quelli industriali, quando sono simili, fossero considerati assimilabili al fine del conteggio generale del materiale riciclato. Dunque, nella percentuale di rifiuti che, da direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potranno essere considerati sia i rifiuti urbani che quelli industriali . Durante l’ iter di recepimento della normativa, tuttavia, fu introdotta una interpretazione che estendeva il concetto di “assimilabile” non solo al fine del conteggio, ma anche al soggetto che poteva gestire il rifiuto in questione. In pratica la gestione delle imprese pubbliche si sarebbe estesa anche ai rifiuti industriali, impedendo dunque alle aziende la possibilità di scelta dell’operatore al quale affidare la gestione dei propri rifiuti.

Questa interpretazione non è stata poi tradotta in legge, e dunque il decreto 116/2020 ribadisce quanto originariamente formulato: i rifiuti speciali e quelli urbani, quando sono simili, saranno conteggiati allo stesso modo e contribuiranno entrambi al raggiungimento degli obiettivi di riciclo definiti dalla comunità europea .

Questo aspetto è definito nel punto b-quinques nell’ambito della definizione dei “rifiuti urbani” di cui all’art.183 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal presente D.Lgs. 116/2020

 

Una diretta conseguenza della gestione dei rifiuti speciali simili a quelli urbani riguarda il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche.

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 198 del D.Lgs. 152/06 ribadisce che le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti, ma dovranno solo comprovare di aver avviato i rifiuti al recupero tramite attestazione rilasciata, appunto, dal gestore privato scelto .

Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021 .

 

Nuova definizione di rifiuti urbani:

·          i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata , ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

·          i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L –quater del D.Lgs. 116/2020 prodotti dalle attività riportate nell’allegato L –quinquies del D.Lgs. 116/2020:

 

Tab.1: Elenco rifiuti simili agli urbani

 

 

 

 

Tab.2: Elenco attività che producono rifiuti simili agli urbani

 

·          i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

·          i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

·          i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

·          i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

 


 

La detassazione per i produttori di rifiuti urbani conferiti a privati: cosa cambia in termini di tariffa?

Un aspetto interessante è introdotto dal comma 10 dell’art.238 in cui è chiaramente specificato che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (secondo appunto la nuova definizione), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l’attestazione dell’operatore scelto) sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ”.

Detto in parole povere, le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero tramite l’operatore scelto. Le aziende potranno comunque avvalersi degli operatori pubblici, ma in questo caso il comma 10 stabilisce un vincolo quinquennale: chi sceglie di conferire ad un operatore pubblico sarà vincolato per 5 anni a quell'operatore e non potrà “passare” ad un operatore non pubblico. Questo vincolo non è previsto, invece, per chi si avvale di un operatore privato .

 

Ricapitoliamo i punti fondamentali:

1) Alcune tipologie di rifiuti speciali (“rifiuti simili”) vengono assimilate ai rifiuti urbani solo per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi di riciclo nazionale .

2) Le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato già dal 26 settembre 2020.

3) Le aziende che scelgono l’operatore privato devono essere detassate per la quota di rifiuti avviati al recupero .

4) Le utenze non domestiche che sceglieranno un operatore pubblico saranno vincolate a questo operatore per i successivi 5 anni, senza possibilità di recesso ed eventuale passaggio ad una gestione tramite operatore privato.

Il vincolo inverso invece non è previsto . Dunque, dal privato si può disdire, dal pubblico, invece, prima dei 5 anni, no.

 

Tracciabilità, Registro di carico e scarico e Formulari

Il decreto parla ampiamente dei meccanismi di tracciabilità dei rifiuti e di fatto spiana la strada al nuovo registro elettronico dei rifiuti, il Rentri , che andrà definitivamente a sostituire il Sistri .

In attesa che il nuovo registro elettronico sia operativo e che un nuovo o più decreti attuativi stabiliscano le nuove modalità di compilazione dei registri di carico e scarico, il nuovo art. 190 del D.Lgs. 152/06 riporta in maniera più estesa l'elenco dei soggetti obbligati ed esonerati, conferma le tempistiche delle annotazioni e modifica la tempistica per la conservazione dei registri da cinque a tre anni .

Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari (art. 193 comma 4), che contiene anche la previsione della trasmissione della quarta copia mediante l'invio di PEC.

 

Oltre a prevedere l’emanazione di uno o più decreti attuativi per l’operatività del nuovo Registro Elettronico Nazionale, prevede l’interoperabilità del nuovo sistema con quelli esistenti, riducendo i costi per le imprese, e garantisce la gradualità di applicazione e un congruo periodo di sperimentazione.

 

Il decreto inoltre armonizza i soggetti tenuti alla compilazione del registro con i soggetti obbligati alla presentazione MUD. Secondo una prima interpretazione, dal 26 settembre le imprese con meno di 10 dipendenti verranno esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, solo per i rifiuti non pericolosi.

Niente cambia per i produttori di rifiuti pericolosi, che dovranno continuare a compilare il registro e presentare annualmente la dichiarazione MUD , così come rimangono invariati i tempi entro i quali devono essere obbligatoriamente smaltiti tutti i rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi. I registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5. Si resta tuttavia in attesa di decreti attuativi a conferma di tale interpretazione.

 

Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell’Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con cadenza mensile.

 

In merito al trasporto in contro proprio dei rifiuti da manutenzione il Decreto prevede, in alternativa al formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, la compilazione di un documento di trasporto (DDT), per i trasporti di tali rifiuti dall’effettivo luogo di produzione (cantiere) alla propria sede. Tale DDT dovrà attestare   il   luogo   di   effettiva produzione, il luogo di destinazione, tipologia e quantità dei materiali, il   numero di colli o una stima del peso o volume. Per le imprese del settore sarà comunque necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Il testo riporta, oltre a rifiuti da attività di manutenzione, anche rifiuti da ”piccoli interventi edili” (è in fase di analisi cosa si intenda esattamente).

 

Responsabilità della gestione dei rifiuti

La consegna dei rifiuti , ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad un intermediario, o ad un commerciante o a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,   o   ad un soggetto   addetto   alla   raccolta   o   al   trasporto   dei   rifiuti,   non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. In particolare, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati   alle operazioni    di    raggruppamento,    ricondizionamento    e     deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla   Parte IV del   D.Lgs. 152/06,   la   responsabilità   dei   produttori   dei rifiuti per il corretto smaltimento   è esclusa   a   condizione   che questi   ultimi,   oltre   al   formulario   di   identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai   sensi   del decreto del Presidente della Repubblica 28   dicembre   2000,   n.   445 sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino,   almeno,   i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. Tale disposizione si applica dal 26 settembre 2020 e fino a quando entreranno in vigore i decreti attuativi del Sistema di tracciabilità dei rifiuti.

 

Rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore del bene

La Responsabilità estesa del produttore del bene , il cui acronimo è ERP, nasce dal principio secondo il quale l’inquinamento ha un costo che deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante . L’Unione Europea, ormai da vent'anni, basa le sue politiche di raccolta differenziata coinvolgendo in maniera diretta dal punto di vista finanziario e organizzativo i produttori e distributori dei beni.

Questo approccio ha la finalità di stimolare l’internalizzazione dei costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto ed incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità e della riparabilità .

Questo principio veniva esposto a suo tempo nella direttiva europea n. 98 del 2008 sui rifiuti e la direttiva europea 2018/851 (una delle quattro del Pacchetto Economia Circolare) lo rafforza, stabilendo che la responsabilità del produttore di un bene debba essere estesa anche ai beni durevoli. Secondo quest'ultima direttiva, i produttori possono finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.

Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.

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