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"Prevenzione incendi: le semplificazioni del nuovo testo unico"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

10/04/2015 - Le aziende e i professionisti che si occupano di sicurezza sono da tempo in attesa del nuovo  Testo Unico Prevenzione Incendi, presentato ufficialmente un anno fa con una conferenza stampa alla presenza del Ministro degli Interni e dei massimi vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma ancora non emanato.
 
Un Testo Unico (di cui abbiamo pubblicato un  documento preliminare/bozza) che ha la funzione di snellire il corpus normativo antincendio attraverso un processo di rinnovamento e semplificazione.
 
Per tornare a parlare del Testo Unico atteso, cercando di mantenere alta l’attenzione sul tema e di velocizzare il suo iter legislativo, riprendiamo un intervento pubblicato sul sito del  Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Rimini. Intervento dell’Ing. Alessandra Bascià del Comando Provinciale VVF di Venezia che si è tenuto il 26 giugno 2014 a Rimini durante un seminario tecnico di aggiornamento.

In “ Norme di prevenzione incendi generali e semplificate: un nuovo testo unico nel processo di rinnovamento e semplificazione”, l’Ing. Bascià parte dalla situazione che si è creata dopo il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 con un passaggio dalla riduzione degli oneri amministrativi alla riduzione degli oneri regolatori...
 
Quali sono le esigenze che portano al nuovo Testo Unico?
Ad esempio “operare una semplificazione delle regole, garantendo contenuti chiari e stabili:
– meno prescrittive, maggiormente prestazionali, più flessibili;
– sostenibili (delega del Parlamento per Scuole e Ospedali);
– ispirate a principi di massima tutela della pubblica e privata incolumità in caso di incendio”.
 
L’intervento si sofferma poi su alcuni esempi di disomogeneità e sottolinea che semplificare significa:
- procedure più snelle – riduzione degli oneri amministrativi (già in vigore: SCIA ex DPR 151/2011);
- regole più chiare – riduzione degli oneri regolatori (in preparazione: nuova norma di prevenzione incendi);
- controlli adeguati” (con riferimento ad esempio alla formazione del Personale VVF).
 
Quali principi possono essere alla base di questa semplificazione?
 
Questi alcuni principi descritti nell’intervento e riportati anche nella bozza al Testo Unico di Prevenzione Incendi:
- generalità: metodo applicabile in tutte le attività;
- semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato, si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare revisioni;
- modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;
- flessibilità: per ogni livello di sicurezza richiesto sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio e possono essere applicati senza deroga;
- standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste dalle vigenti norme nazionali di prevenzione incendi;
- inclusione: le persone sono considerate un fattore sensibile; le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio;
- contenuti basati sull'evidenza: i contenuti sono basati sulla ricerca, valutazione, ed uso sistematici di studi internazionali;
- aggiornabilità: il documento può essere facilmente aggiornato, in relazione all’avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
 
Una tabella nel documento riporta anche alcune indicazioni relative alla differenze nelle regole per le vie di esodo in vari paesi: U.S.A. NFPA 101, G.B. BS 9999, Francia e Giappone.
 
Veniamo alle ipotesi fondamentali da cui si parte con le nuove norme:
- “in condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da un solo punto di innesco. Escluso incendio doloso o eventi estremi (es. catastrofi, azioni terroristiche, ...);
- il rischio di incendio di un'attività non può essere ridotto a zero. Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali sono selezionate al fine di minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili”.
 
In particolare riguardo ai metodi (allegato 25/26/27), l’intervento si sofferma sul metodo prestazionale.
In questo caso si definiscono:
- obiettivi di sicurezza antincendio;
- una strategia antincendio, composta da misure che si ritengono indispensabili per garantire gli obiettivi;
- diversi livelli di prestazione per ogni misura;
- soluzioni conformi per ogni livello (= misure tecniche che si considerano idonee al raggiungimento del livello fissato). Sono anche possibili soluzioni alternative, da concordare con il Comando;
- la scelta dei livelli di prestazione avviene in base ad una valutazione del rischio (a cura del titolare o fissata per norma).
 
Le slide dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si soffermano poi sull’analisi del rischio, con diverse tabelle ed estratti delle bozze della nuova normativa, sulla reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, separazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo e spegnimento, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, ...
 
Si sofferma, infine, anche su alcuni aspetti relativi ai termini e definizioni.
Ad esempio sulla “novità” relativa alla compartimentazione con il concetto di filtro (distinto da filtro a prova di fumo).
 
Filtro
Il filtro è un compartimento antincendio avente:
a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;
b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura.
2. È consentita la presenza di materiale combustibile all’interno del filtro purché non costituisca carico di incendio specifico qf superiore a 100 MJ/m2 e sia applicato il livello prestazione IV di reazione al fuoco secondo l'allegato 4.
Filtro a prova di fumo
1. Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive:
a. dotato di camino di ventilazione di sezione adeguatamente dimensionata e comunque non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura dell'opera da costruzione;
b. mantenuto in sovrappressione ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza;
c. areato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m2 con esclusione di condotti.
 
L’intervento riporta, ad esempio, anche altre novità relative al concetto di compartimento a prova di fumo e all’ esodo (luogo sicuro temporaneo, larghezza unitaria delle vie di esodo, esodo simultaneo/per fasi/ progressivo, ...).
 
16. Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti.
17. Esodo per fasi: modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti avviene in successione dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco.
18. Esodo progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente.
 
 
Concludiamo segnalando che, sul tema delle novità del futuro “Testo Unico di Prevenzione Incendi”, PuntoSicuro ha intervistato, ad Ambiente Lavoro di Bologna, l’Ing. Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti.
 
 
 
Norme di prevenzione incendi generali e semplificate: un nuovo testo unico nel processo di rinnovamento e semplificazione”, intervento a cura dell’Ing. Alessandra Bascià del Comando Provinciale VVF di Venezia, seminario tecnico di aggiornamento del 26 giugno 2014 a Rimini (formato PDF, 2.57 MB).
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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