Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Giovedì, 28 Marzo 2024
News

"Pompe di benzina e distanze di sicurezza "

fonte www.insic.it / Rischio incendio

08/05/2015 - Un quesito presentato alla rivista Antincendio riguarda le distanze di sicurezza da una pompa di benzina, al fine di prevenire il rischio incendio ed esplosioni. Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo

Il quesito
Il titolare di un impianto di gas propellente liquido G.P.L. è tenuto ad osservare le distanze di sicurezza degli impianti di distribuzione di G.P.L. dalle strade prevista dal regolamento di cui al d.P.R. n. 340 del 2003, per evitare pericolo di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione?

Secondo l'Esperto
L'art. 13.2 lett. f) dell'allegato A del d.p.r. 24 ottobre 2003, n. 340, fissa a 15 metri la distanza di sicurezza delle strade dall'impianto di GPL, senza alcun richiamo alla natura o alla destinazione (pubblica o privata) della strada.
La prescrizione di tale distanza minima di sicurezza dalle strade, invero, va interpretata alla luce dell'interesse pubblico che la norma regolamentare intende tutelare: prevenire gli incendi e garantire la sicurezza di persone e cose dai rischi derivanti dalla possibilità di incendio. Tale interesse è espresso chiaramente dall' art. 2 del d.p.r. n. 340/2003, il quale precisa, altresì, che le regole tecniche (recate nell'allegato A) concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti stessi, tra le quali anche quella in commento relativa al rispetto delle distanze di sicurezza, sono deputate, tra l'altro, a "minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione", a "limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone" e/o "ad edifici e/o locali contigui all'impianto", a "permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza".
Ed è proprio la necessità di garantire tali condizioni di sicurezza e di prevenire il rischio di incendi che costituisce la "ratio" della previsione di cui all' art. 6.2. del d.p.r. 340/2000, che non consente la deroga alle prescrizioni in materia di distanze di sicurezza esterna e quindi neanche a quella che prevede la distanza minima di 15 metri tra l'impianto GPL e la strada di accesso al centro direzionale e commerciale.
L'obbligo di rispetto delle distanze stabilite da regolamenti o comunque necessarie a preservare i fondi vicini da ogni situazione di pericolo alla salubrità o alla sicurezza è imposta anche dall' art. 890 c.c, il quale prevede che: "Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini ... e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza".
Alla luce di quanto sopra può allora affermarsi che il titolare di un impianto di gas propellente liquido G.P.L., al pari di qualsiasi soggetto che vuole depositare materiali nocivi o pericolosi presso il confine, è tenuto ad osservare la prescrizione inderogabile relativa al rispetto delle distanze di sicurezza degli impianti di distribuzione di G.P.L. dalle strade prevista dal regolamento di cui al d.p.r. 340/2000 e dall'art. 890 c.c. e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata delle strade situate sui fondi finitimi e dalla circostanza che la strada in questione sia un varco di accesso ad un'area interclusa di proprietà privata, in quanto sia la norma codicistica sia la norma regolamentare impongono tale misura di sicurezza al fine di creare una zona di protezione nei confronti della collettività e dei terzi a fronte del pericolo di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione.
Nella specie, l'applicabilità della prescrizione della distanza di sicurezza anche alla strada in questione è perfettamente coerente con la "ratio" della disposizione regolamentare, in quanto mira, da un lato, a limitare, in caso di evento accidentale, danni alle persone o alle vetture che vi transitino per l'accesso al centro commerciale e al centro direzionale e, dall'altro, a creare una zona di protezione al fine di permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Alcuna rilevanza può quindi attribuirsi alla natura privata di tale varco di accesso al centro commerciale e direzionale e alla circostanza- dedotta dal ricorrente con motivi aggiunti- che la stessa strada, benché conduca ad un centro commerciale, non sia caratterizzata da un intenso flusso di traffico.
A quanto sopra consegue l'applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni regolamentari in materia di distanze di sicurezza e quindi della disposizione recata all'art. 6.2. del d.p.r. 340/2000, che non ne consente la deroga.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1101 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino