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"Risposte a quesiti sulla sicurezza nei cantieri"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

13/05/2015 -
Pubblichiamo alcune risposte a quesiti sui CANTIERI – TITOLO IV (DLGS 81/08, ARTT. 88-160),  elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.

Ricordiamo che  Info.Sicuri  è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A quale normativa risultano soggetti i ponteggi a piani auto sollevanti?
Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato quindi sono stati nel tempo autorizzati dal Ministero del Lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/10) e al titolo III del DLgs 81/08.
Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/ 11/2006 nella quale si legge “Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006”. D’altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi.
In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs.81/08, soggette alla Direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).
 
In un cantiere di opera pubblica, con lavorazioni affidate ad un'unica impresa, è stato redatto il piano di sicurezza sostitutivo.
Successivamente, è stato autorizzato un subappalto e le imprese sono diventate 2. L’ente quindi nomina il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. A questo punto, il coordinatore deve:
- verificare la completezza del pss e aggiungere la stima degli oneri della sicurezza;
- fare un PSC ex novo?
La ditta che aveva preparato il PSS, deve trasmettere anche il POS?
Deve redigere il PSC di cui è responsabile. Nel fare ciò può evidentemente tenere conto del PSS già redatto (e quindi assumerlo in tutto o in parte a secondo del giudizio che ne dà). L’impresa deve comunque redigere il proprio POS che dovrebbe avere, ex Allegato XV, contenuti diversi rispetto al PSS.
 
Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l’art. 6) le attività, tra cui i compiti dell’art. 97, al Delegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa “aiutare” dal “preposto” per il controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il “preposto” nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici “in nome e per conto ” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei “preposti” sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procura notarile)?
Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega (ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell’art. 16. Il soggetto delegato risponde nel suo ruolo di datore di lavoro delegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell’art. 97, non è destinatario dell’obbligo specifico, ma può essere investito, nell’ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a supporto dell’azione del dirigente e del datore di lavoro che rimangono responsabili dell’obbligo.
 
Porgo una domanda in merito alla trasmissione della notifica preliminare all’amministrazione concedente ex art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs. 81/08: il Committente/Responsabile dei lavori ha l’obbligo di inoltrare all’ufficio tecnico comunale sia la notifica effettuata prima dell’inizio dei lavori sia tutti gli aggiornamenti della notifica effettuati in corso d’opera? oppure è sufficiente protocollare solamente la prima notifica, prima dell’inizio delle opere?
L’art. 90, comma 9 stabilisce che il committente o il RdL “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99”.
L’articolo 99 invece stabilisce che «Il committente o il responsabile dei lavori,  prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti ...» Quindi letteralmente di aggiornamenti si parla solo nell’art. 99 in relazione all’invio della notifica e per l’appunto dei suoi aggiornamenti all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Tuttavia, si ritiene opportuno trasmettere anche all’amministrazione concedente copia delle modifiche alla notifica.
 
In un’opera pubblica di sistemazione urbana (pavimentazioni stradali, illuminazione pubblica e arredo urbano) in cui sono professionista esterno nominato Direttore dei Lavori e CSE, la Stazione Appaltante mi ha richiesto la redazione del DUVRI da affiancare al già redatto PSC, per far fronte a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08. A tal proposito avrei una serie di quesiti da porre.
Il DUVRI non è un documento che eventualmente dovrebbe essere consegnato al CSE e non da lui redatto?
Anche se fosse effettivamente il CSE a dover/poter redigere il DUVRI, che tipo di interferenze esso dovrebbe contemplare?
Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere delle ditte addette alla manutenzione ordinaria? Tali interferenze sono attualmente gestite nel cantiere in oggetto con specifiche riunioni di coordinamento e relativi verbali che sanciscono di volta in volta le regole e le procedure da seguire nel corso dell’esecuzione.
Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere del RUP per eventuali sopralluoghi? Ma essendo la supervisione dei cantieri una delle mansioni ordinarie proprie dei RUP, tali rischi non dovrebbero già essere contemplati all’interno del DUVRI già redatto dall’Amministrazione Pubblica?
Un’ultima considerazione mi porta a pensare che se si dovesse effettivamente redigere un DUVRI per ogni cantiere di opere stradali, ci si troverebbe in presenza di una molteplicità di DUVRI relativi alla medesima Amministrazione Pubblica facendo così venire meno il requisito
di unicità che tale documento dovrebbe avere.
Vi chiedo pertanto cortesemente un chiarimento relativamente alla necessità di DUVRI all’interno dei cantieri temporanei di opere stradali e in merito all’obbligo di redazione del medesimo da parte del CSE.
La redazione del DUVRI non è compito del CSP/CSE, ma del datore di lavoro committente. Se le attività del cantiere interferiscono con altre attività in appalto il DUVRI dell’amministrazione deve essere aggiornato anche con la collaborazione del CSE, ma sempre da parte del datore di lavoro committente per la parte di sua competenza. Eventualmente il CSE potrebbe dover aggiornare il PSC in ragione dell’attività di coordinamento con le attività extracantieristiche interferenti.
 
Dobbiamo eseguire dei lavori di impermeabilizzazione di un fabbricato per civile abitazione, il cui tetto è piano senza parapetti con accesso da cassa di scale, al quinto piano. La impresa aggiudicataria del lavoro, come abbiamo scoperto è una ditta individuale senza iscrizione alla cassa edile. Ci risulta che provvede ad assumere persone solo per gli appalti che si aggiudica, senza averne di fissi.
Come possiamo tutelarci? Quali documenti dobbiamo richiedere?
Per gli aspetti di iscrizione alla cassa edile può rivolgersi direttamente a loro. Per i lavori edili dovrà essere effettuata la verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo i contenuti dell’art. 90 comma 9 e dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08, che riportano una guida dettagliata degli adempimenti a carico del committente. Nel caso specifico, in relazione all’entità dei lavori occorre innanzitutto verificare se l’intervento sarà eseguito dal solo titolare o anche da lavoratori terzi, nel primo caso il soggetto sarebbe un lavoratore autonomo, nel secondo si configurerebbe un’impresa con relativi obblighi.
 
In un cantiere edile un’impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?
Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione territoriale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.
 
Chi ha regolarmente svolto un corso per addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi, può essere esonerato alla formazione e addestramento per l’utilizzo dei DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (Art. 77 c. 5 D.lgs. 81/08)?
Si ritiene che il corso per ponteggisti non esoneri il datore di lavoro dall’obbligo di far fare addestramento sull’uso dei DPI anticaduta. I soggetti sono diversi, le procedure, le attrezzature e le circostanze possono essere diverse. Ciononostante il datore di lavoro potrà considerare il possesso del requisito formativo quale elemento di base per definire il programma dell’addestramento.
 
 
 
 

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