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"Sigaretta elettronica sul lavoro: ammessa o vietata?"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

01/09/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da  “ Articolo 19” n.  02/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal   SIRS  (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).

Sigaretta elettronica: ammessa o vietata?
Da parte di numerosi RLS ci è stato chiesto, per diverse situazioni lavorative, se sia lecito oppure vietato fare uso nei luoghi di lavoro delle sigarette elettroniche, in quanto il problema è controverso e spesso si creano dissapori sia tra sia tra i lavoratori, sia tra lavoratori e datori di lavoro.
Il problema è come interpretare l’applicazione dell’art. 51, Tutela della salute dei non fumatori, della Legge n. 3 , 16 gennaio 2003, che al primo comma così recita:
È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) [quelli riservati] ai fumatori e come tali contrassegnati.
 
Il testo è chiarissimo, non lascia spazio ad interpretazioni di alcun genere, garantendo una totale protezione dal fumo passivo per i non fumatori (nel nostro caso i lavoratori non fumatori).
Ma tutto è cambiato con la comparsa sul mercato della sigaretta elettronica, fumando la quale non si produce il tipo di fumo prodotto dalle normali sigarette a base di tabacco.
Allora il nodo diventa quello di capire se il divieto generalizzato di fumare negli ambienti di lavoro, ivi sancito, si applica non solo al fumo di tabacco ma anche all’uso della sigaretta elettronica.
A questo quesito siamo in grado oggi di rispondere in modo preciso, sulla base di una fonte ufficiale, istituzionalmente preposta a fornire risposte a quesiti riguardanti modalità applicative ed interpretative delle vigenti norme di legge in campo di sicurezza del lavoro.
 
Si tratta della Commissione per gli Interpelli, istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/2008, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, proprio per dare risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, quindi i pareri espressi dalla Commissione assumono un preciso valore giuridico.
In data 24 ottobre 2013 la Commissione per gli Interpelli si è espressamente pronunciata sul tema in questione (Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche), rispondendo ad un quesito posto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che chiedeva se la normativa generale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro fosse estendibile anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
 
La Commissione ha preso in esame diversi aspetti del problema:
a) secondo le recenti classificazioni merceologiche la sigaretta elettronica è considerata un articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina (ma anche in concentrazioni nanometriche - cioè quasi infinitesimali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici, etc.);
b) è pur vero che, anche con un uso moderato e con uso di prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana (s’intende ovviamente di nicotina) accettabile prevista dall’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare;
c) è altrettanto vero che non sono ancora riportati effetti univoci certi sulla salute da parte del particolato che, negli ambienti chiusi, si forma con l’uso della sigaretta elettronica e che può essere ovviamente inalato (in perfetta analogia col fumo passivo) anche dai non fumatori.
 
Dopo queste premesse, la Commissione formula delle precise indicazioni, richiamandosi ad una fonte molto autorevole dal punto di vista tecnico, ovvero l’Istituto Superiore di Sanità, che il 26 settembre 2012 ha emesso nel merito un parere formale (espresso in analogia all’orientamento europeo oggi esistente), che considera le sigarette elettroniche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono tabacco.
 
Quindi, in mancanza di una specifica (e aggiungiamo “nuova”) previsione normativa non si applica alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 delle legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.
Ma la Commissione non si ferma a questa lapidaria dichiarazione e intende precisare altri due punti, di particolare interesse per il RLS, in quanto attengono anche alla valutazione dei rischi, ovvero ad un processo su cui il RLS è chiamato ad intervenire, che sono i seguenti:
1) il Datore di Lavoro ha la possibilità (e quindi la piena facoltà) di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda;
2) se non lo fa, l’uso delle sigarette elettroniche in azienda è subordinato al fatto che il Datore di lavoro prenda in esame il problema in sede di valutazione dei rischi.
 
Infatti, il parere della Commissione recita testualmente: della sigaretta elettronica […] ne potrà consentire l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti.
 
Quindi coinvolgendo il RSPP ed il medico competente ed acquisendo, in sede di consultazione, il parere del RLS.
Nella valutazione inoltre si dovrà tenere conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in base alle sostanze che possono essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina ma non solo).
 
Quindi, in conclusione, nei luoghi di lavoro si potrà “svapare” (neologismo che indica il processo di aspirare da una sigaretta elettronica) solo se il datore di lavoro non lo ha esplicitamente vietato ed ha, contestualmente, valutato specificamente i rischi connessi all’uso
della sigaretta elettronica (ed adottato eventualmente le conseguenti misure in campo di areazione, ecc.).
 
Analizzando il problema dal punto di vista del Datore di lavoro, egli ha pertanto due sole opzioni:
- o vieta l’uso delle sigarette elettroniche, con un esplicito e formale provvedimento;
- o lo consente, ma dopo essersi assunto l’onere e la responsabilità di una puntuale e documentata valutazione dei rischi.
 
Non riteniamo opportuno entrare nel merito della nostra opinione in merito al problema: trovandoci in presenza di un formale ed esplicito pronunciamento di un organo istituzionalmente preposto, non possiamo che prenderne atto.
 



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