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"Edifici in cemento armato, i geometri possono progettare solo gli aspetti architettonici"

fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti

10/09/2015 - La competenza dei geometri nella progettazione di modesti edifici in cemento armato si riduce agli aspetti architettonici, mentre le strutture devono essere considerate attività esclusiva degli ingegneri e degli architetti.
 
Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato che, con il parere 2539/2015, ha giustificato i limiti con l’esigenza di garantire la pubblica incolumità.
 

Le competenze di ingegneri, architetti e geometri

Secondo il CdS, la progettazione e la direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato deve essere affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, cioè a un ingegnere o un architetto. Per contro, l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici può invece essere affidata al geometra.
 
Questo significa che l’ingegnere o l’architetto non devono semplicemente controfirmare il progetto o limitarsi ad eseguire i calcoli, ma che l’incarico deve essere affidato a loro fin dal primo momento. Il geometra può invece assumere fin dall’inizio l’attività di progettazione e direzione dei lavori incentrata sugli aspetti architettonici della modesta costruzione.
 

Progettazione in zona sismica

Per quanto riguarda le zone sismiche, il grado di rischio può modificare il concetto di modesta costruzione. In questi casi la progettazione statica avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e il progettista capofila dovrà essere necessariamente un ingegnere o un architetto.
 
La soluzione proposta dal Consiglio di Stato si pone in una posizione intermedia tra chi ammetteva la possibilità che i geometri progettassero strutture in cemento armato, purchè di modeste dimensioni, e chi invece pensava che questa attività dovesse essere loro preclusa.
 

I dubbi sulle competenze dei professionisti

L’origine delle incertezze sta nell’abrogazione del RD 2229/1939, operata dal Decreto Taglialeggi ( Dlgs 212/2010), che riservava all’ingegnere o all’architetto la firma del progetto esecutivo di ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità potesse interessare l’incolumità delle persone.
 
Secondo il Consiglio Nazionale dei Geometri, in base al RD 274/1929 ci sarebbe una competenza dei geometri alla progettazione di “modeste costruzioni civili”, anche ove esse implichino l’uso di cemento armato, di costruzioni rurali di limitata importanza e di piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.

In base al Dpr 380/2001, in zona sismica i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.
 
Si tratta, secondo il CdS, di norme che rappresentano un’eccezione e che andrebbero inquadrate in relazione alla disposizione principale, cioè al RD 2229/1939, che però è stato abrogato. Un’interpretazione intermedia, che assegna riconosce ai geometri la possibilità di progettare gli aspetti architettonici, è sembrata ai giudici la più idonea a coniugare le esigenze di tutela dell’incolumità con le competenze professionali.

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