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"Rc professionale: per gli ingegneri l'obbligatorietà scatta solo per chi esercita la professione"

fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti

23/09/2015 - La legge è molto chiara. Ogni professionista deve stipulare una polizza di assicurazione per i rischi connessi alla responsabilità civile. Architetti, ingegneri e progettisti hanno la responsabilità per i progetti edilizi e tutelarsi da spiacevoli sorprese va addirittura al di là dell'obbligatorietà.
La sottoscrizione di una polizza assicurativa, nel dettaglio, tutela il patrimonio personale dell'ingegnere, in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi, a seguito di un danno la cui responsabilità è da attribuire all'ingegnere stesso oppure ad un suo collaboratore diretto.

L'obbligo di assicurazione professionale per gli ingegneri scatta solo per gli iscritti agli Ordini che esercitano effettivamente la professione. Per chi invece risulta iscritto all'albo ma è dipendente della pubblica amministrazione, oppure di aziende private e non firma progetti, la sottoscrizione di una polizza non è obbligatoria.
A darne conferma è il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che in un parere evidenzia i dettagli di merito.
L'obbligo di "stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale" e l'obbligo di "rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale" sono stati introdotti dall'articolo 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011.

Al decreto legge ha poi fatto seguito il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR n. 137 del 7 agosto 2012) nel quale si chiarisce che " la violazione del predetto obbligo, alle condizioni ivi stabilite, costituisce illecito disciplinare".

" Entrambe le norme - si legge nel parere - collegano l'obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all'esercizio dell'attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione. Va da se che vengono esclusi dall'obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, così come i professionisti svolgono attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato, a patto che non esercitino in proprio ulteriori attività progettuali".

Come tengono a sottolineare i responsabili del Centro Studi CNI " l'obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l'assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla P.A. che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti".

Per i professionisti che, obbligatoriamente devono sottoscrivere la polizza, diventa necessario assicurarsi prima di assumere un qualsiasi incarico.
I clienti possono pretendere di prendere in visione la documentazione relativa alla polizza, per essere certi che il professionista l'abbia effettivamente sottoscritta.

Le polizze presenti sul mercato assicurativo hanno caratteristiche diverse fra loro e non tutte presentano condizioni di contratto idonee, per questo il consiglio è quello di comparare più preventivi, cercando la soluzione che offre ampie e chiare garanzie.
E' bene ad esempio far attenzione a clausole quali "claims made" o "loss occurrence": la prima permette di coprire i danni pregressi, la seconda no.

Prima di acquistare una polizza è importante fare attenzione alla compilazione del questionario e valutare massimali e franchigie.

A cura di Manuela Michelini

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