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"Medico Competente: attività e obblighi"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
16/11/2015 -
Pubblichiamo un estratto del documento INAIL “ INSula: Indagine nazionale sulla
salute e sicurezza sul lavoro. Medici competenti” che affronta lo svolgimento
dell’attività di medico competente e gli obblighi.
LA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE
Le funzioni
di MC (i cui titoli e requisiti sono indicati all’art.38 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.) possono essere svolte dal medico che possiede uno dei seguenti titoli:
-specializzazione
in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
docenza in
Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e igiene del
lavoro o in Clinica del lavoro;
-autorizzazione
di cui all’art.55 del D.Lgs. 277/1991;
-specializzazione
in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale;
con esclusivo
riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
attività di medico “nel settore del lavoro” per almeno quattro anni.
I medici in
possesso delle specializzazioni in Igiene e medicina preventiva o in Medicina
legale - se alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. svolgono o dimostrano di avere svolto l’attività di MC per
almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti - sono abilitati a svolgere le
funzioni di MC; in caso contrario, sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari.
I medici in
possesso dei titoli e dei requisiti summenzionati sono iscritti nell’elenco dei
MC, istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali. Infine, per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni di MC, è
necessario partecipare al programma ECM (ai sensi del D.Lgs. 229/1999 e
s.m.i.); i crediti previsti dal programma triennale ECM dovranno essere
conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “Medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE
Il D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. stabilisce che l’attività di MC debba essere svolta
attenendosi ai principi della Medicina del lavoro e rispettando il Codice Etico
della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH). Il MC può
svolgere la propria attività come dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata (convenzionata con il DL), in qualità di libero
professionista oppure come dipendente del DL. A tale riguardo è importante sottolineare
che il dipendente di una struttura pubblica, che sia assegnato agli uffici che
svolgono attività divigilanza,
non può effettuare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
l’attività di MC. Al fine di permettere l’opportuno svolgimento della sua
attività professionale, il DL deve garantire al MC le opportune ed adeguate condizioni
di lavoro rispettandone e garantendone l’autonomia. Il MC può avvalersi, per accertamenti
diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con
il DL che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con più unità produttive,
nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne
evidenzi la necessità, il DL può nominare più MC individuando tra essi un Medico Competente
Coordinatore (MCC) con funzioni di coordinamento.
GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
La
definizione puntuale degli obblighi e dei compiti del MC è contenuta
nell’art.25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Secondo quanto stabilito dal disposto
normativo il MC:
- collabora
con il DL e con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) alla VdR, anche
ai fini della programmazione, ove necessario, della SS, alla predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre
all’attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di “promozione
della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma
ed effettua la SS attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
- istituisce,
aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria
e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a SS; tale cartella è conservata
con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione della SS e la trascrizione dei relativi risultati,
presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del MC;
- consegna al
DL, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia
del segreto professionale;
- consegna al
lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio
va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 da parte del
DL, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
- fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato della SS cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai RLS;
- informa
ogni lavoratore interessato dei risultati della SS e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica
per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i., al DL, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della SS
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori;
- visita gli
ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce
in base alla VdR; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve
essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR);
- partecipa
alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della VdR e della SS;
- comunica,
mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art.38
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente Decreto.
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