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"La posizione di garanzia del datore per la sicurezza di una macchina"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

29/03/2016 - Si esprime la suprema Corte di Cassazione in questa sentenza sulla  responsabilità del datore di lavoro  per un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente durante l’utilizzo di una macchina che, anche se priva dei necessari  requisiti di sicurezza previsti dalla enorme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha funzionato per lungo tempo ed è risultata esente da censure in occasione di ispezioni da parte dell’organo di vigilanza. L’assunto secondo cui, ha infatti precisato la suprema Corte, una macchina ha funzionato a lungo senza cagionare problemi ed è risultata esente da censure in occasione di precedenti controlli non esime da responsabilità il datore di lavoro al quale è demandata la cura della prevenzione degli infortuni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato altresì la stessa, ai fini dell'esclusione delle responsabilità del datore di lavoro, è necessaria la compresenza dei due requisiti costituiti dalla  conformità del macchinario alle disposizioni in tema di sicurezza e dalla persistenza nel tempo delle condizioni di sicurezza stesse.

L’evento infortunistico, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato l’amministratore delegato per la sicurezza del lavoro di una società alla pena di mesi uno di reclusione (pena sospesa e non menzione) in relazione a delitto p. e p. dagli articoli 590, commi 1, 2, 3 e 5 del codice penale. Il fatto in relazione al quale l’imputato è stato condannato è consistito in un incidente occorso a un dipendente della ditta il quale, addetto alla reggitura dei coils nei pressi di una rulliera girevole, priva di sistemi di protezione o di sistemi idonei a impedire l'accesso alla zona ove vi era pericolo di schiacciamento, in violazione del disposto dell'art. 71 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, vi rimaneva intrappolato, riportando trauma da schiacciamento alla coscia sinistra, con inabilità al lavoro per oltre 40 giorni.
 
Avverso la sentenza d'appello l’imputato ha ricorso in cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. Fra le motivazioni il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p., anche per travisamento della prova. In particolare, si è lamentato del fatto che non fosse ragionevole pretendere da lui una condotta diversa da quella abitualmente tenuta, nella specie in riferimento all'uso di un macchinario che era stato utilizzato senza alcun problema per oltre 10 anni, riguardo al quale le griglie di protezione non erano inizialmente obbligatorie, e che doveva essere usato da due lavoratori, di cui uno, quello "ai comandi", doveva verificare che l'area di lavoro fosse sgombra prima di azionare il meccanismo. Il ricorrente ha lamentato inoltre che non sarebbero stati eseguiti i necessari approfondimenti circa l'organigramma della società, atteso che lui non era " amministratore delegato per la sicurezza sul lavoro della società e che detta qualità sarebbe stata coniata solo ed esclusivamente dall'accusa al fine di attribuire alla figura apicale una responsabilità che sconfina quasi in quella oggettiva”.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso presentato dall’imputato inammissibile, perché manifestamente infondato e, per certi versi, caratterizzato da aspecificità.  Quanto alla sua posizione di garanzia, il rituale richiamo della Corte di Appello alla sentenza di primo grado, secondo la suprema Corte, ha consentito di constatare che la stessa ha fornito un puntuale riscontro degli atti societari in forza dei quali l’imputato era stato designato amministratore delegato per la sicurezza, con autonomo potere di spesa sino all'importo di 50.000 euro annui. Né del resto il ricorrente ha allegato specifici elementi di contrasto con riferimento alla propria posizione di garanzia con riferimento all'organizzazione aziendale per la sicurezza o alla presenza di altri soggetti cui fosse stata conferita delega di funzioni a tal fine, essendosi limitato ad accennare genericamente al "complesso" organigramma societario. Del resto, ha osservato la Sez. IV, la Corte di merito aveva rilevato che le lacune nei presidi antinfortunistici nella specifica unità produttiva, evidenziate anche dalla relazione ispettiva della ASL, erano ben note al ricorrente, al punto che questi aveva commissionato le protezioni necessarie, così dimostrando piena consapevolezza dell'irregolarità del macchinario.
 
Quanto alla disposizione cautelare violata la suprema Corte ha quindi precisato che l'art. 71 del  D. Lgs. n. 81/2008, già in vigore al momento del fatto, fa obbligo al datore di lavoro o al suo delegato alla sicurezza di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto. Nel caso particolare è risultato pacifico che la rulliera girevole era sprovvista di dispositivi di protezione idonei e “ l'assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza cagionare problemi per oltre 10 anni non esime da responsabilità (l’imputato), atteso che l'utilizzazione di un macchinario non conforme alle disposizioni a tutela della sicurezza, ancorché protratta nel tempo senza incidenti e anche qualora sia risultata esente da censure in occasione di precedenti ispezioni, non esime da responsabilità il datore di lavoro o il soggetto cui è demandata nell'ambito dell'impresa la cura della prevenzione degli infortuni sul lavoro”. “ La giurisprudenza di questa Corte ”, ha aggiunto la Sez. IV, “ afferma inoltre che, ai fini dell'esclusione di responsabilità del datore di lavoro, è necessaria la compresenza dei due requisiti costituiti dalla conformità del macchinario alle disposizioni in tema di sicurezza e dalla persistenza nel tempo delle condizioni di sicurezza del macchinario stesso”. Oltre a ciò, la Corte di merito ha convenientemente osservato che il lavoratore infortunato dipendente della ditta, al momento dell'infortunio, stava operando nelle mansioni affidategli e non vi è quindi spazio per ritenerne la sua condotta abnorme o esorbitante dai suoi compiti.
 
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, alla luce della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sono emersi elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 1000 in favore della Cassa delle ammende.
 
 
 
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 4513 del 3 febbraio 2016 (u.p. 16 dicembre 2015) - Pres. Brusco – Est. Pavich – Ric. L.G. – L’assunto secondo cui una macchina ha funzionato a lungo senza cagionare problemi e che sia risultata esente da censure in occasione di ispezioni non esime da responsabilità il datore di lavoro che deve avere cura della prevenzione degli infortuni
 

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