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			"Interpello: basta un’autocertificazione per garantire la formazione?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
 
			
			
			18/05/2016 - Non è la prima volta che la 
Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, risponde ad un quesito relativo all’interpretazione dell’
articolo 100 (Piano di sicurezza e coordinamento) del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
 
 
	
	
		Era già successo con l’  Interpello n. 3/2013,
 avente per oggetto l'applicazione del comma 6 dell'art. 100 e le 
condizioni che permettono di non elaborare il PSC in relazione alle 
emergenze e all’attività delle   aziende multiutility.
Anche questo nuovissimo interpello si sofferma sull’articolo 100 e,
 in particolare, su un comma aggiunto al Testo Unico dal cosiddetto 
“decreto correttivo”, il D.Lgs. 106/2009.
Ma in questo caso l’argomento è relativo ai delicati 
	compiti del committente o del responsabile dei lavori nell’assicurare l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
		
			
	 
	 
	
		
			
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
		 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
			
			
			
			Ricordiamo che l’
		impresa affidataria, secondo la
definizione contenuta nel D.Lgs. 81/2008, è l’impresa titolare del contratto di
appalto con il committente ‘
		che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici
o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia
un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’  impresa
affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei
lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione’.
	In particolare il quesito,
inviato poco più di un anno fa dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici
e Coordinatori della Sicurezza (  Federcoordinatori), si sofferma su un punto non chiaro
della normativa. Con riferimento all’articolo 100 comma 6-bis e a quanto
richiesto dall’art. 97 comma 3-ter (anche questo aggiunto dal D.Lgs. 106/2009),
		come il committente e il responsabile
dei lavori possono assicurare che datore di lavoro, dirigenti e preposti
dell’impresa affidataria siano adeguatamente formati? 
	Per dare una risposta a questo
quesito presentiamo l’
		Interpello n. 7/2016
del 12 maggio 2016 che ha per oggetto la “
		risposta 
		al quesito relativo
alle modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al
datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co. 6-bis, del d.lgs. n. 81/ 2008”.
	La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della
Sicurezza aveva dunque inviato alla 
		Commissione
Interpelli un quesito sull’attuazione degli obblighi ai sensi dell'art. 100, co. 6-bis chiedendo di sapere in
che modo il committente o il   responsabile
dei lavori ‘
		possono assicurare che il
datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare
adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento
delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008’.
	Come sempre, per rispondere al
quesito la Commissione Interpelli fa alcune 
		premesse normative.
	La Commissione premette che l'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008
stabilisce: 
	| 
					 
						Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 
					
					
						(...) 
					
					
						6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato,
  assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro
  dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel
  campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
  successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo
  periodo, del medesimo decreto legislativo.  | 
			
Inoltre l'art. 97, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008, citato nel comma
6-bis dell’articolo 100 prevede: 
	| 
					 
						Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
  affidataria  
					
					
						(...) 
					
					
						3-ter. Per lo svolgimento delle
  attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
  affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata
  formazione.  | 
			
Senza dimenticare poi che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008  obbliga il committente o il   responsabile
dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese
(affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità
stabilite all'allegato XVII del medesimo decreto.
	Fatte queste premesse, la
Commissione fornisce le seguenti 
		indicazioni.
	In relazione “alla verifica dell'obbligo di cui all'art. 97, co. 3-ter,
del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito
il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato art.
97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori,
acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle
imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) ‘
		il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con
le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 97’, dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le
modalità che riterrà più opportune, anche 
		attraverso
la richiesta dei relativi attestati o mediante autocertificazione del datore di
lavoro dell'impresa affidataria”.
	Dunque torna, in questa risposta, il termine 
		autocertificazione che, come sappiamo, non sempre è una buona
garanzia per l’assolvimento effettivo di quanto certificato.
	In relazione alla risposta della
Commissione abbiamo infine raccolto alcuni commenti 
		di   Fabrizio
Lovato, presidente di  Federcoordinatori...
	
		Quanto è importante il ruolo dell’impresa affidataria nei cantieri?
	
		Fabrizio Lovato: Il ruolo dell’impresa affidataria, ed i compiti
alla stessa imposti dall’articolo 97, sono fondamentali per la gestione della
sicurezza nel cantiere.
	Basti pensare alla verifica
dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore o alla verifica di
congruenza dei piani operativi, o ancora, alla verifica delle condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e all’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento... 
	
		Un ruolo per alcuni aspetti simile a quello del Coordinatore in materia
di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera? 
	
		F.L.: Sì, questa è attività concorrente con il CSE, ma con
specifico riguardo ai propri subappaltatori. Ed è un’attività necessaria per
far comprendere come i   contenuti
del PSC si applichino sempre e non solo quando c’è il CSE.
	
		Per svolgere bene un ruolo bisogna anche essere però adeguatamente
formati. Cosa ne pensa della riposta al quesito?
	
		F.L.: Intanto ringrazio innanzitutto la Commissione per avere
risposto al quesito e aver fornito il proprio parere. Riguardo al contenuto
della risposta, sicuramente il comma 3-ter dell’articolo 97 è chiaro nel
richiedere un’adeguata formazione. Può bastare una “sana e veritiera”
autocertificazione per assicurarla? Se pensiamo all’obiettivo della prevenzione
di infortuni e malattie professionali, questa autocertificazione rischia di
essere insufficiente... Purtroppo verrà infatti abusata anche da chi la
formazione non l’ha fatta.
	Intervista e articolo a cura di Tiziano
Menduto 
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