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"Interpello: la sorveglianza sanitaria nel distacco del lavoratore"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

23/05/2016 - Come ha ricordato l’avvocato Rolando Dubini, in un  articolo su PuntoSicuro, si ha  distacco di lavoratori  quando un datore di lavoro ( distaccante), mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro ( distaccatario), uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Stiamo parlando di una forma contrattuale regolata dall'art. 30 del  D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 (cosiddetta “legge Biagi”). In particolare il distacco – come indicato nell’articolo 30 - ricorre quando ‘ un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa’.
 
E come indica, in un altro  contributo su PuntoSicuro, Emilio Del Bono, il  distaccante  rimane pienamente datore di lavoro, titolare del rapporto di lavoro, ed ha la disponibilità di modificare il contratto di lavoro e di adottare provvedimenti di natura disciplinare

Il D.Lgs. n. 81/2008 dedica alla figura del distacco il comma 6 dell’art. 3, dove si chiarisce che la generalità degli obblighi datoriali in materia di prevenzione e protezione sono in capo al distaccatario. Ma l’ obbligo informativo e formativo sui rischi “tipici”, quindi specifici”, connessi alla mansione rimangono ancora in capo al distaccante.
 
In ogni caso il profilo di responsabilità in capo al distaccante è delicato, e lo conferma un orientamento giurisprudenziale che ha avuto modo di sancire che il datore di lavoro distaccante continua a  rispondere per fatti illeciti commessi dal proprio dipendente che abbia causato un infortunio sul lavoro ad atro soggetto ( Cass. n. 215 del 11/01/2010).
 
E a dimostrare che sui compiti e sulle responsabilità di chi opera il distacco e di chi ne beneficia ci siano ancora incertezze e dubbi, è il recente interpello della Commissione Interpelli prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008.
 
L’ Interpello n. 8/2016 del 12 maggio 2016, che ha per oggetto la “ risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”, contiene infatti un parere della Commissione Interpelli proprio sul tema degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore.
 
Nel documento si indica che Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza di interpello in merito alla ‘ corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008’.
 
In particolare Utilitalia chiede di sapere ‘ nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati’.
 
Come sempre la Commissione fa alcune premesse normative.
 
Ad esempio viene ricordata la prima parte del comma 6 dell’articolo 3 (Campo di applicazione) del D.Lgs. 81/2008.
 
Riprendiamo l’intero comma 6:
 
Articolo 3 - Campo di applicazione
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
 
Viene poi ribadito il contenuto dell’ art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 ( Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) che, come abbiamo già preannunciato, prevede che ‘ l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa’.
 
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
In caso di distacco dei lavoratori “gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario)”.
 
In particolare “sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di ‘ informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato’”.
 
E al secondo (distaccatario) “ spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto

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