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"Regolamento DPI: comfort, efficacia, istruzioni e informazioni "

fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.

07/07/2016 - In un precedente articolo di PuntoSicuro abbiamo cominciato a fornire informazioni sui necessari  requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale riportati nell’Allegato II del nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989.
 
Ricordiamo che il  nuovo regolamento, già entrato in vigore, in realtà si applicherà – con alcune eccezioni - dal  21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE).
Segnalando che l’articolo del regolamento dedicato ai  requisiti essenziali nel regolamento (al di là dell’allegato II) è l’art. 5, vediamo di ricordare brevemente le eccezioni.
 
Il regolamento  si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad  eccezione:
a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Riguardo ai requisiti essenziali, in un precedente articolo ci siamo soffermati sulle osservazioni preliminari e su alcuni requisiti generali dei DPI come i principi di progettazione e l’innocuità dei DPI. Tuttavia l’allegato II del regolamento riporta anche altri requisiti di carattere generale applicabili a tutti i dispositivi di protezione individuale.
 
Ad esempio i requisiti di comfort ed efficacia.
 
Queste le indicazioni della normativa europea:
- adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore: “i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull'utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri;
 
- leggerezza e solidità: “i DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudicarne la solidità e l'efficacia. I DPI devono soddisfare i requisiti supplementari specifici per assicurare una protezione efficace dai rischi che sono destinati a prevenire e devono essere in grado di resistere ai fattori ambientali nelle condizioni prevedibili di impiego”;
 
- compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente: “se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi modelli di DPI di tipi diversi per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili;
 
- indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili: “gli indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili costituiscono un DPI e devono essere valutati in quanto combinazione durante le procedure di valutazione della conformità”.
 
Gli ultimi requisiti di carattere generale applicabili a tutti i dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II, riguardano le istruzioni e le informazioni del fabbricante.
 
Si indica che le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI “devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
g) il significato delle eventuali marcature” (sul punto interviene, più nel dettaglio, anche un successivo paragrafo dedicato ai “DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza”);
h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;
j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE”.
 
Si ricorda infine che le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) “non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE” accompagna il dispositivo di protezione individuale.
 
Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato II si sofferma poi sui requisiti supplementari comuni e sui requisiti supplementari specifici per rischi particolari, requisiti che presenteremo in altri futuri articoli del giornale.
 
 
 
 
 
 
RTM

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