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"Depositi di rifiuti di industrie estrattive: Linee Guida per le ispezioni dall'UE"

fonte TUTELA AMBIENTALE / Ambiente

27/02/2020 - In Gazzetta Ufficiale europea la Decisione n.2020/248 della Commissione del 21 febbraio 2020 che stabilisce Linee guida tecniche in materia di ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti (di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE) di industrie estrattive, condotte dalle autorità competenti (conformemente all'articolo 17 della medesima direttiva). Tali ispezioni sono volte a garantire che tutte le strutture di deposito dei rifiuti dispongano dell'autorizzazione richiesta e siano conformi alle relative condizioni. Le ispezioni riguardano le diverse fasi del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti.
Le Linee guida forniscono un quadro generale per lo svolgimento delle ispezioni (sezione C), ne definiscono gli aspetti chiave in ogni fase del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti (sezione D) e individuano elementi specifici per l'ispezione delle strutture di categoria A (sezione E).
Concesso dalla Commissione un margine di discrezionalità nell'applicare le linee guida così da garantire che queste siano proporzionate ai rischi ambientali e di sicurezza pertinenti presentati da ciascuna struttura.

Ispezioni su depositi di rifiuti: finalità ai sensi della direttiva 2006/21/CE
In base all' articolo 17 della direttiva 2006/21/CE devono essere effettuate ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della medesima direttiva per garantire che queste siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia di tali ispezioni, è opportuno che le autorità competenti dispongano delle risorse adeguate, siano indipendenti dagli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti oggetto dell'ispezione, siano investite delle funzioni e dei poteri necessari e che possano beneficiare dell'assistenza degli operatori. È inoltre opportuno che le attività d'ispezione contemplino la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nazionali incaricate di garantire che le strutture di deposito dei rifiuti situate nella loro giurisdizione siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/21/CE.

I siti oggetto di ispezioni: le dotazioni minime Per condurre le ispezioni in modo efficiente e proattivo è opportuno pianificarle in anticipo - scrive la Commissione - elaborando piani d'ispezione che riflettano i rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti interessate. Siccome le strutture di deposito dei rifiuti includono strutture che dovrebbero disporre di un'autorizzazione e nessuna struttura di deposito dei rifiuti può operare senza un'autorizzazione, i piani d'ispezione devono contemplare le strutture di deposito dei rifiuti che non sono in possesso dell'autorizzazione richiesta.

Ispezioni e comportamento minimo
Per affrontare diversi scenari di possibile non conformità rispetto alle autorizzazioni, la Commissione ritiene opportuno prevedere lo svolgimento di ispezioni, ordinarie e straordinarie, in esito a denunce gravi, incidenti rilevanti o di altro tipo e inadempienze. Durante le ispezioni gli ispettori dovranno tenere in considerazione anche le risultanze di ispezioni condotte in forza di altri atti normativi applicabili dell'UE, nella misura in cui tali risultanze possono evidenziare anche eventuali problemi connessi alle disposizioni in materia di autorizzazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE.
Si richiede anche che una parte delle attività d'ispezione, in particolare le visite in loco, sia effettuata senza preavviso e che tutte le attività d'ispezione siano adeguatamente documentate, anche mediante relazioni periodiche sulle visite in loco, oltre che agevolino e consentano l'adozione di ulteriori misure intese a porre rimedio alla non conformità rilevata.

Cosa si intende per Attività di "ISPEZIONE"
Per "ispezione" si intendono tutte le attività intraprese da o per conto di un'autorità competente e intese a garantire la conformità delle strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE alle condizioni previste dall'autorizzazione che tali strutture devono ottenere.

Le attività in questione includono:
• valutazione dei pertinenti aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti;
• visite in loco finalizzate a verificare i locali, le condizioni del sito, le apparecchiature e la loro manutenzione, i documenti e i dati elettronici pertinenti, nonché le misure e i sistemi interni e i processi operativi;
• colloqui con il personale della struttura di deposito dei rifiuti;
• rafforzamento delle conoscenze degli operatori circa gli obblighi di legge applicabili e le ripercussioni delle loro attività sull'ambiente;
• prelievo di campioni;
• uso di tecniche di osservazione della Terra e altre forme di telesorveglianza, incluse, se del caso, quelle che si avvalgono di sensori in situ;
• verifica del monitoraggio interno degli operatori;
• verifica di documenti e dati elettronici, comprese le relazioni degli operatori, mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
• verifica dei processi operativi, delle misure e dei sistemi interni degli operatori mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
• verifica delle garanzie finanziarie o degli strumenti equivalenti;
• registrazione di informazioni fattuali circa la non conformità;
• determinazione dei motivi della non conformità rilevata e dei possibili tipi di ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana;
• descrizione della non conformità rilevata, in particolare le circostanze (e le persone) che l'hanno determinata, allo scopo di individuare, nei limiti del possibile, le misure necessarie per garantire la conformità e di consentirne l'adozione, anche cooperando e condividendo le risultanze delle ispezioni con altre autorità competenti.

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