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"Acque per consumo umano: Cromo esavalente, nuova proroga al DM 14/11/2016"

fonte Redazione / Salute

28/09/2020 -
Con DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE 24 luglio 2020 il Ministero della Salute ha disposto una nuova proroga al 31 dicembre 2020 a causa di una controversia scientifica sulla valutazione del rischio da Cromo esavalente.
Non è la prima volta che il DM 14/11/2016 è oggetto di rinvio: accadde nel 2017 con Decreto ministeriale del 6 luglio 2017 (al 31 dicembre 2018) e con Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2018 (al 31 dicembre 2019).

Acque: modifiche al DM 14 novembre 2016: perché una nuova proroga?

La decisione di prorogare l'entrata in vigore del DM 14/11/2016 è maturata in seno al Ministero, a seguito di un parere espresso dal Consiglio superiore di sanità del 19 dicembre scorso sul Rapporto OMS "Chromium in Drinking-water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality" (settembre 2020) di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo in acqua.
Il Rapporto definisce un valore health-based per il cromo pari a 50 µg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), «assumendo una modalità di azione non lineare rispetto agli effetti critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del tumore».
Per queste ragioni la Direzione generale della prevenzione sanitaria con nota prot. 20989 del 16 giugno 2020 ha ritenuto essenziale posticipare l'applicazione del Decreto al fine di consentire una corretta valutazione e gestione del rischio e una appropriata pianificazione degli interventi futuri nel breve-medio periodo, in attesa della emanazione "ufficiale" del Rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo.

DM 14/11/2016: quali sono i valori per il Cromo esavalente nelle acque destinate al consumo umano?

La modifica apportata dal DM 14/11/2016 riguarda l'Allegato I «Parametri e valori di parametro» del D.Lgs. n.31/2001 e, in particolare la Parte B, tabella «Parametri chimici» cui si aggiunge un nuovo Parametro (il Cromo esavalente) con il rispettivo valore di parametro (10) ed una specifica nota. Nella Nota (n.12) si riporta che: "La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro (Cromo) supera il valore di 10 µg/l".
Nel Parere dell'Istituto superiore di sanità (nota n. 37039 del 6 dicembre 2018) non si erano riscontrati «ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini di entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (...) in attesa della rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle linee guida per la qualità delle acque potabili, in fase di elaborazione da parte dell'OMS, e la finalizzazione del processo di revisione dei valori di parametro nell'ambito delle rifusione della direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.;

Riferimenti normativi:
DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE 24 luglio 2020
Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».
(GU n.235 del 22-9-2020)

DECRETO 31 dicembre 2018 del MINISTERO DELLA SALUTE
Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"».
(GU n.4 del 5-1-2019)

DECRETO 6 luglio 2017 del MINISTERO DELLA SALUTE
Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"». (17A04886)
(GU Serie Generale n.164 del 15-07-2017)

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