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"Phone center, quelli non in regola chiuderanno"

fonte Maurizio Zolla / Sicurezza sul lavoro

16/03/2007 -

Mano ferma della Regione Lombardia sui phone center. L’assessore al Territorio Davide Boni non ammette proroghe per i gestori che non si sono ancora adeguati alla disciplina prevista dalla legge regionale del 3 marzo 2006, che non sarà quindi modificata come avevano richiesto i gruppi di opposizione in consiglio regionale. E il 22 marzo tutti gli esercizi che non riusciranno a mettersi in regola dovranno chiudere. In questa data, infatti, entrerà in vigore la legge che prevede, tra l’altro, la presenza di almeno due bagni nei locali di superficie fino a 60 metri quadri e di almeno tre per quelli con superficie maggiore, nonché cabine di almeno un metro. «La legge - ha detto l’assessore Boni - ha concesso tutto il tempo necessario per mettersi in regola; ne è prova che molti di questi esercizi hanno provveduto ad adeguarsi alla normativa e hanno già chiesto agli enti preposti il sopralluogo per continuare a svolgere la propria attività».

Lo stesso assessore ha presentato un emendamento al provvedimento che impegna la giunta a puntualizzare, attraverso circolari esplicative, alcuni passaggi della normativa, come richiesto dagli stessi esercenti.  «Una cosa è certa - prosegue Boni - la legge che regolamenta l’attività dei phone center è stata fortemente richiesta dai cittadini, che ci hanno chiesto più sicurezza e rispetto della legalità e noi stiamo rispettando gli impegni presi».

In Lombardia i phone center attualmente in attività si calcola siano circa 2.400, dei quali oltre 700 a Milano. Per l’Anci soltanto il 15% sarebbero già in regola con la normativa regionale.

Secondo la nuova legge all’operatore di centri di telefonia è richiesto il possesso dei medesimi requisiti morali previsti dalla normativa vigente per il commercio. Inoltre, per l’apertura di un phone center è necessaria un’autorizzazione comunale, subordinata alla effettiva disponibilità del locale da parte del gestore e al rispetto di caratteristiche edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali. In più, come per tutti gli altri esercizi commerciali, l’autorizzazione viene trasmessa dal Comune alla Camera di commercio che provvede a inserirla in un apposito registro telematico accessibile anche alle altre pubbliche amministrazioni. Altra questione, che sta molto a cuore ai cittadini che vivono in zone ad alto tasso di presenza di phone center è quella degli orari. La nuova legge dice che è facoltà del Comune fissare dei limiti di apertura e chiusura dei centri, sulla base di indirizzi generali individuati dalla Regione. In attesa dell’approvazione di tali disposizioni, è previsto un regime di orari analogo a quello degli esercizi commerciali tradizionali, e cioè un massimo di tredici ore, tra le 7 e le 22, osservando la chiusura domenicale e festiva. Il provvedimento, inoltre, dà facoltà ai Comuni, così come previsto per gli altri esercizi commerciali, di concedere se necessaria una proroga fino alle 24 sull’orario di chiusura. In ogni caso l’orario di apertura dell’esercizio dovrà essere esposto al pubblico e comunicato al Comune. Per quanto riguarda la localizzazione sarà sempre il Comune a individuare gli ambiti territoriali dove ammettere la presenza del phone center e a definire la disciplina urbanistica cui l’apertura dello stesso è subordinata. La legge fa riferimento anche alla disponibilità di parcheggi nell’area, alla compatibilità con le altre funzioni urbane e agli effetti sulla viabilità. La normativa individua poi i requisiti igienico-sanitari idonei a tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, che comuni e aziende sanitarie locali dovranno far rispettare tramite i regolamenti edilizi e di igiene (dimensione, salubrità e aerazione dell’ambiente; presenza di adeguati servizi igienici; fruibilità del servizio per i disabili e rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche; rispetto della legge 626 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro). La legge fissa i casi in cui sarà possibile la revoca dell’autorizzazione qualora manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti, e le modalità di erogazione delle sanzioni. Previsti anche compiti di vigilanza e controllo della polizia locale «ai fini della ordinata e civile convivenza e della qualità della vita locale».

Maurizio  Zolla

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