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"Nuova etichetta per celiaci"

fonte Italia Oggi / Sicurezza alimentare

22/01/2009 - Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (L 16 del 21/01/2009) è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 41/2009 che aggiorna ed armonizza ne 27 stati UE le norme per tutti i prodotti alimentari, ad esclusione di quelli per i lattanti. Conseguenza diretta dell’approvazione del nuovo standard Codex (approvato nel luglio 2008), è stata l’elaborazione, da parte della Commissione Europea, di un nuovo Regolamento, specificamente destinato a disciplinare la composizione e l’etichettatura degli alimenti idonei alle persone intolleranti al glutine. I contenuti più salienti del documento possono essere sintetizzati come segue:
  • definizioni e limiti dei prodotti senza glutine
  • materie prime consentite per la produzione di alimenti senza glutine
  • utilizzo dell’avena nella produzione di alimenti senza glutine.
  • Definizioni e limiti dei prodotti senza glu tine
    Facendo seguito alla decisione Codex, anche il nuovo Regolamento Europeo definisce “senza glutine” i soli prodotti con contenuto in glutine inferiore ai 20 ppm. Il Regolamento introduce un elemento innovativo consentendo la definizione “senza glutine” anche ai prodotti destinati al consumatore generale, che rispettino comunque il limite di 20 ppm. Altro elemento innovativo introdotto dal Regolamento in applicazione del Codex è la definizione “very low gluten” (letteralmente “contenuto in glutine molto basso” ) per i prodotti dietetici con contenuto in glutine tra 21 e 100 ppm, riconosciuti come idonei alle persone intolleranti al glutine. Tale definizione, che potrà essere riportata sulle confezioni dei prodotti dietetici a 21-100 ppm di glutine, non è destinata, invece, ai prodotti di consumo generale. Si evidenzia che che la tipologia di prodotto dietetico con contenuto di glutine tra 21 e 100 ppm fino ad oggi non è mai stata commercializzata in Italia. A tutela dei celiaci italiani, infatti, è stata diffusa dal Ministero della Salute la circolare n° 600.12/ AG32/2861, del 2 ottobre 2003, dell’Ufficio Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute, che applica il limite dei 20 ppm ai prodotti definibili “senza glutine” inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti, che comprende tutti i prodotti erogabili.
    Materie prime consentite per la produzione di alimenti senza glutine.
     Importante novità anche sul fronte delle materie prime consentite per la produzione di alimenti senza glutine. Finora, in Italia, i prodotti dietetici dovevano rispettare, oltre il limite dei 20 ppm, anche il divieto di utilizzo di materie prime contenenti all’origine glutine. Il Regolamento sancisce, invece, che possono essere definiti “senza glutine” anche i prodotti ottenuti con l'impiego di materie prime derivanti da cereali vietati, come l’amido di frumento per il pane, purché garantiscano un contenuto in glutine < 20 ppm nel prodotto finito. La decisione, impensabile fino a poco tempo fa, è stata favorita dai progressi della tecnologia alimentare, che permettono l'impiego dell'amido di frumento garantendo il limite dei 20 ppm nel prodotto finito (vedere FAQ “Amido di frumento).
    Utilizzo dell’avena nella produzione di alimenti senza glutine .
    Il Regolamento sancisce anche la possibilità di utilizzo di “avena pura” cioè non contaminata da orzo, frumento, o altri cereali tossici, nei prodotti definibili come “senza glutine”. Il legislatore europeo si è allineato sulla posizione di non ritenere l’avena tossica per la maggioranza dei celiaci, purché non contaminata. Ricordiamo, infatti, che ad oggi, risulta difficile reperire in commercio avena non contaminata.

     

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