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"Una tassa sul cibo sicuro "

fonte italia oggi / Sicurezza alimentare

02/02/2009 -
Il decreto legislativo 194/2008, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, pone ulteriori balzelli a carico di imprese agricole, zootecniche e di trasformazione, industrie agroalimentari e centri di conservazione o stoccaggio di alimenti di origine animale e non. Il decreto dà attuazione al regolamento comunitario 882/2004 relativo ai controlli uffuciali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Una definizione che risulta tanto ampia da includere praticamente ogni settore produttivo.
Il regolamento comunitario parte dalla considerazione che i mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani, prevedendo la necessità di un sistema di controllo, armonizzato a livello europeo, ma finanziato dalla Stato Membro della Comunità. In particolare, i controlli doverebbero essere attuati per "prevenire, eliminare o ridurre  a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani  e gli animali, siano essi dieretti o veicolati dall'ambiente" e per garantire "pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti a tutelare gli interessi dei consumatori, compresa l'eticchettatura dei mangimi e deglin alimenti ed altre forme di informazioni dei consumatori." Per ottenere questi risultati, le autorità competenti dovranno eseguire ispezioni e verifiche sulle procedure aziendali, sulle buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, compreso l'esame di tutti i sistemi di controllo, posti in atto dagli operatori, la lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione e il vaglio della documentazione presente in azienda.
Per questa ragione le autorità di controllo avranno plibero accesso non solo ai locali di produzione, lavorazione e conservaione ma anche agli uffici ed agli eventuali laboratori aziendali.
Il d.lgs. 194/2008 stabilisce che, in Italia, i costi per l'esercizio di tale attività siano a carico degli operatori dei settori interessati, secondo il sistema di tarriffazione che varia in funzione della tipologia di stabilimento e del volume produttivo d'impresa, il decreto emanato su proposta del Ministero del Welfare, distingue le tarriffe a seconda che i controlli siano effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati oppure sugli alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione. In ogni caso p previsto che le tarriffe dovute debbano essere versate dagli operatori prima dll'effettuazione del controllo e, per le imprese di cui all'allegato A sez. 6, per cui è conteplato un forfait annuale, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. nel 2009, quale primo anno di attuazione della norma, si applica inoltre una maggiorazione del 20%. le modalità tecniche di versamento non sono ancora state stabilite. alcune ASL hanno già avviato la procedura di riscossione. Comunque il decreto legislativo italiano sta già suscitando qualche perplessità tra gli addetti ai lavori, in quanto tranne alcune categorie ben definite, i contorni di altre attività sono vaghi essendo solo specificato che gli stabilimenti svolgano "attività prevalente ingrosso" escludendo quanti commercializzano al dettaglio o somministrano direttamente il prodotto.

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