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"Rifiuti extraregionali, nuova sentenza della Corte Costituzionale"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Ambiente

03/02/2009 - È stata depositata da parte della Corte Costituzionale, la Sentenza 23 gennaio 2009 n. 10 in tema di smaltimento rifiuti di provenienza extraregionale. La Corte ha pronunciato la sentenza riguardo al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia).

 

Tra i passi più rilevanti della disposizione è stato stabilito che:
- Il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi;
- “il principio dell'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, di cui all'art. 182, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 … non è applicabile nei confronti dei rifiuti pericolosi o speciali, rispetto ai quali è invece prevalente il criterio della necessaria individuazione di impianti appropriati per la relativa eliminazione, criterio la cui applicazione non consente di predeterminare un ambito territoriale di smaltimento”;
- Le disposizioni regionali che prevedano il divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, sono in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, in quanto possono causare ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni. Anche se la disposizione regionale in oggetto pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un “divieto relativo”, poiché consente lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali esclusivamente a condizione che “le strutture site nella regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali" – non viene meno l'illegittimità costituzionale.
- La norma in questione si pone in netto contrasto con “l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto invasiva della competenza esclusiva attribuita dalla predetta norma allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e in quanto non sarebbe rispettosa dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale”.

 

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