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"Acque sotterranee con il bollino"

fonte Italia Oggi / Acqua

09/02/2009 -

Nuovi standard di qualità ambientale e relative procedure di valutazione della salute delle acque. Misure preventive ad hoc in base al territorio e rapide azioni di intervento da parte degli enti regionali in caso di innalzamento dell’inquinamento. Arrivano con il provvedimento di recepimento della direttiva 2006/118/Ce le nuove regole per la protezione delle acque sotterranee dal deterioramento. Le nuove norme completeranno le più generali disposizioni per la tutela delle acque recate dal D.lgs. 152/2006, meglio noto - come «Codice ambientale». Valutazione stato delle acque. Le regioni dovranno procedere alla valutazione della salute delle acque utilizzando i nuovi parametri tecnici definiti dal decreto legislativo in itinere, parametri che si aggiungeranno a quelli già stabiliti dal Dlgè 152/2006, integrandoli. La valutazione dei corpi idrici condivisi dall’Italia con altri paesi Ue dovrà invece essere effettuata sulla base di criteri condivisi tra le autorità dei medesimi, il ministero dell’ambiente e le regioni italiane interessate. Procedura. Sulla base dei nuovi standard di qualità ambientale, le regioni procederanno alla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, certificando con il bolino di «buono stato chimico» quelli che non superano i valori massimi delineati dal nuovo provvedimento. Ai corpi idrici sotterranei designati per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano dovrà essere assicurata la più alta qualità possibile, mediante l’applicazione dei più restrittivi standard tra quelli sanciti dal nuovo decreto e dall’attuale D.lgs. 152/2006. Prevenzione. Sarà cura degli enti regionali determinare, tra quelle previste dal D.Lgs. 152/2006, le sostanze inquinanti da tenere particolarmente sotto controllo e limitarne l’immissione nei corpi idrici sotterranei tramite la limitazione e il divieto di scarichi sia diretti che indiretti. Eccezionalmente, potranno essere escluse da tali restrizioni le sostanze che, per quantità o concentrazioni, non saranno ritenute idonee a deteriorare la qualità delle acque. Misure di intervento. Le Autorità di bacino e le regioni, per le acque di rilevo regionale, dovranno evidenziare eventuali aumenti significativi dei livelli di inquinamento e adottare, di conseguenza, le necessarie misure restrittive per riportare le concentrazioni di sostanze entro le soglie massime dettate dalla normativa in parola.

 

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