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"Ora coltivazioni OGM senza veli"

fonte Italia Oggi / Agroalimentare

18/02/2009 - Giù i veli che celano al pubblico ogni informazione riguardante la diffusione di ogm; chiunque in ogni momento potrà chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione relativa alle procedure di autorizzazione necessarie alla diffusione di transgenico. In nessun caso potrà essere nascosto a chicchessia il luogo in cui siano stati emessi ogm in atmosfera. O il terreno su cui vengano effettuate coltivazioni a base di ogm. Queste informazioni non potranno essere nascoste o negate neanche per motivi di ordine pubblico o per tutelare eventuali segreti aziendali difesi dalla legge. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con una sentenza emessa ieri a Lussemburgo, relativa alla causa C-552/2007. Sentenza che dispone, in sostanza, che le informazioni relative all’ubicazione di colture ogm debbano essere rese pubbliche, e che in nessun caso possono rimanere riservate, neanche se uno Stato membro invocasse motivi quali la salvaguardia dell’ordine pubblico o altri segreti tutelati dalla legge (come il segreto commerciale, la riservatezza dei dati sensibili, o la tutela dei diritti di proprietà intellettuale). Questo aspetto vale, in particolare, nel caso in cui le autorità di uno state membro abbiano l’intenzione di mantenere riservati i siti di coltivazione, al fine di evitare manifestazioni di protesta, come lo sradicamento delle piante transgeniche, da parte di gruppi anti ogm. I contenuti della pronuncia. La sentenza di ieri riguarda l’interpretazione della normativa Ue del 2001 sull’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell’ambiente, per quante riguarda sia le coltivazioni sperimentali in campo aperto sia quelle commerciali. Secondo la direttiva europea 2001/18/Ce, coloro che intendono emettere ogm nell’ambiente sono tenuti a inoltrare una notifica alle autorità nazionali competenti, che deve includere l’ubicazione geografica e le coordinate del sito o dei siti di emissione, nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non bersaglio, che possono essere interessati. Il caso di specie. La controversia è nata dalla vicenda di cittadino francese, Pierre Azelvandre, che aveva chiesto alle autorità locali e alla Commissione francese per l’accesso ai documenti amministrativi di conoscere l’ubicazione delle sperimentazioni di ogm effettuate nel territorio del suo comune, Sausheim, in Alsazia. ll 24 giugno 2004, la commisione per l’accesso ai documenti amministrativi si è pronunciata contro la comunicazione della scheda d’impianto parcellare e della mappa di ubicazione delle emissioni argomentando che tale azione avrebbe arrecate pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori agricoli in In seguito a tale parere, il sindaco di Sausheim non ha divulgato tutti i documenti del fascicolo. Azelvandre ha presentato allora ricorso contro il diniego dinanzi alla giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato francese, investito della controversia, ha chiesto alla Corto europea di Giustizia di pronunciarsi, chiarendo se e in quali circostanze le autorità nazionali possano opporsi alla comunicazione al pubblico della mappa di ubicazione delle colture ogni. La risposta delle Corte è inequivocabile: «L’informazione relativa al luogo dell’emissione in nessun caso può rimanere riservata. In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge non possono costituire motivi tali da limitare l’accesso ai dati elencati nella direttiva, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito dell’emissione». La stessa direttiva Ue prevede che «i dati relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerati riservati». E, «uno stato membro non può invocare le deroghe previste nella normativa Ue sugli obblighi di informazione del pubblico in materia ambientale per rifiutare «l’accesso a informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico», precisano i giudici comunitari. Le autorità nazionali, insomma, non possono opporsi alla comunicazione delle informazioni indicate nella normativa Ue sugli ogni, neanche invocando «la protezione dell’ordine pubblico odi altri interessi tutelati dalla legge».

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