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"RLS: comunicazione nominativi entro il 16 maggio"

fonte INAIL / Sicurezza sul lavoro

18/03/2009 - L'INAIL chiarisce gli obblighi dei datori dei lavoro e dei dirigenti per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - Circolare 11 del 12/3/2009 - in riferimento all’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 81/08. La procedura on-line sarà accessibile dal sito dell'Istituto attraverso l’area Punto Cliente. La comunicazione all'INAIL dovrà riferirsi ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l'azienda è articolata, e andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. Solo per il 2009, poiché si tratta della prima applicazione di nuove norme e procedure, la scadenza è fissata al 16 maggio. La violazione di tale obbligo prevede - come riportato nell’art. 55 comma 4, lett. o) del D.Lgs. n. 81/08 - una sanzione pari ad euro 500,00. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

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