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"Per la sicurezza arriva il restyling delle sanzioni"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

29/03/2009 - Lo schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura apporta notevoli modifiche al Dlgs 81/2008 sotto il profilo sanzionatorio. Il testo resta come sottolineato dal Governo, già aperto alla concertazione, ma è possibile cogliere alcune linee di tenedenza. Una prima novità riguarda l'intero apparato sanzionatorio e si presta a due chiavi di lettura. Si nota una riduzione del complessivo quadro dell'entità delle pene detentive e di quelle pecuniarie rispetto al decreto 81. L'apparato sanzionatorio, seppure rimodulato anche in riferimento a entità e gravità dalla violazione, appare più contenuto rispetto al decreto 81 ma più oneroso rispetto al 626. Il principio adottato dallo schema di decreto correttivo non riguarda solo datori di lavoro e dirigenti, ma tutti i soggetti coinvolti nella "partita" della sicurezza. Infatti, le modifiche interessano preposti,medici competenti,lavoratori, fabbricanti e fornitori. Una nota a parte merita l'ipotesi sanzionatoria per quale è previsto solo l'arresto. Si tratta delle violazioni circa la mancata violazione del rischio da parte delle aziende pericolose e in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni mutageni, da esposizione all'amianto o atmosfere esplosive. In questo caso, l'applicazione della sola pena detentiva viene fissata da quattro aotto mesi. Tuttavia, l'ipotesi sanzionatoria non permette di avvalersi della definizione del reato in sede amministrativa mediante la procedura ( prescrizione obbligatoria) del reato legislativo 758/94. Sarà possibile avvalersi della procedura introdotta dall'articolo 302, mediante la sostituzione, da parte del giudice, della pena detentiva irrogata (non superiore ai 12 mesi) con una somma non inferiore a 2 mila euro, sempre che siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del danno, che non dovranno consistere in un infortunio grave (superiore a 40 giorni) o mortale. Limiti di arresto. Non rientrano più in questa ipotesi sanzionatoria (arresto) le attività disciplinate dal Titolo IV (edilizia) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorni. Ulteriori novità sono state introdotte all'articolo 14 nella parte in cui il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione disposto dall' organo di vigilanza. In questo caso, è previsto l'arresto fino a sei mesi nel caso la sospensione sia dovuta ad accertate le gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui la sospensione sia dovuta a lavoro irregolare, secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo 14, la violazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Nel primo caso, quindi, non è possibile l'estinzione del reato mediante prescrizione obbligatoria, ma sarà possibile definire la situazione davanti al giudice con le condizioni ed effetti dell'articolo 302.

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