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"Nuove attività, 90 giorni per la valutazione dei rischi"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

31/03/2009 - Più tempo ai datori di lavoro per la valutazione dci rischio e maggiore apertura per le violazioni punite con la sola ammenda. Lo schema di decreto legislativo correttivo in materia di sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare va a colmare una lacuna emersa a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla sicureza del lavoro), che costituisce l'attuale quadro normativo. Ora l'articolo 16 del decreto correttivo integra l'articolo 28 del decreto 81, stabilendo che le imprese di nuova costituzione sono tenute a effettuare la valutazione rischi, elaborando il documento, entro 90 giorni dall'inizio attività. Una novità in materia di sanzioni riguarda poi le violazioni punite con la sola ammenda. La modifica interviene favorevolmente per l'estinzione degli illeciti amministrativi. Infatti, l'articolo 301 bis prevede che, in caso di inosservanze per le quali è prevista la sanzione amministrativa, il trasgressore, se provvede a sanare la violazione nel termine stabilito dall'ispettore, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo minimo di legge. La soluzione deroga all'articolo16 della legge 689/81, che disciplina in generale le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative e secondo il quale la procedura sanzionatoria si estingue con il pagamento di una somma pari a un terzo dell'importo massimo previsto dalla legge. Ulteriori novità sono in arrivo con la disciplina del potere di disposizione. L'organo di vigilanza potrà impartire disposizioni esecutive ai flni dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi previste dai vari articoli del Testo unico. Pertanto, salvo che per espressa previsione di legge, la mancata adozione di tali norme è penalmente sanzionata. È possibile trasformare, da parte dell'ispettore, la norma tecnica o di buona prassi in norma cogente, richiamandola espressamente mediante la disposizione. In di inottemperanza, l'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 758/94 prevede l'applicazione dell'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 413 euro.

 

 

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