Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"L'autocertificazione entro il 30 aprile"

fonte Italia Oggi, R. D'Aponte / Sicurezza sul lavoro

24/04/2009 - L'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 ha disciplinato in maniera innovativa rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai fini dell'applicazione dei benefici normativi e contributivi, pur rimanendo sostanzialmente e formalmente immutata la disciplina per il settore edile, già in vigore dallo gennaio 2006. La legge 296/2006, lo ricordiamo, prevede quale condizione per l'utilizzo dei benefici contributivi e normativi: il possesso del Documento unico di regolarità contributiva, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al ministero del lavoro e della previdenza sociale era poi demandato il compito di emanare un decreto con cui definire le modalità di rilascio e i contenuti analitici del Durc, nonché definire le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento. E il provvedimento è stato emanato con decreto ministeriale del 24/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2007. Successivamente, con chiare finalità interpretative ed esplicative di tale decreto, il ministero è intervenuto con propria circolare n.5 del 30/01/2008 emanata d'intesa con Inps e Inail. Questi ultimi, poi, sono intervenuti con proprie circolari (rispettivamente la circolare Inps 51 del 18/04/2008 e la circolare Inail n. 7 del 5 febbraio 2008), imponendo alle aziende adempimenti autocertificativi non richiesti dalla norma. Tra l'altro la richiesta degli istituti, oltre che nella forma, era ultronea anche nella sostanza del modello laddove richiedeva tra le altre dichiarazioni, quella relativa al riSpetto dei Ccnl. Per superare l'impasse amministrativa,generata dalle pressioni esercitate anche dalla nostra Categoria, e concretizzatasi nei successivi slittamenti della data ultima di presentazione agli Istituti dei modelli autocertificativi, il ministero è intervenuto con propria circolare la n. 34 del 15/12/2008, nella quale per giustificare le precedenti richieste avanzate dai due istituti sceglie una soluzione mediana. È stato, infatti, previsto che, al fine di autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazioni di cui all'allegato A del dm 24/10/2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito, tutti i datori di lavoro che intendano usufruire di benefici contributivi e normativi dovranno preventivamente inoltrare apposita autocertificazione alla direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente in ragione della sede legale dell'impresa. Ogni eventuale e successiva modifica di quanto dichiarato andrà comunicato all'Ufficio destinatario dell'autocertificazione iniziale. Per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici o che ne hanno beneficiato a decorrere dal 30/1212007 (data di entrata in vigore del citato dm 24/10/2007), l'autocertificazione andrà fatta entro il 30 aprile 2009.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 863 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino