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"Datore colpevole dell'imprudenza"

fonte il Sole 24 ore, S. Gatti / Sicurezza sul lavoro

25/05/2009 - Se il lavoratore mentre svolge la sua mansione commette un'imprudenza e si fa male il datore è comunque responsabile. Le norme sulla prevenzione degli infortuni sono sempre dirette a tutelare il dipendente: non solo dagli incidenti che derivano dalla sua disattenzione, ma anche quando questi sono imputabili a una sua imperizia o negligenza. Di conseguenza, il titolare dell'impresa è "colpevole", sia quando non adotta le misure protettive idonee, sia quando non accerta e vigila che queste vengano effettivamente utilizzate. L'imprenditore non risponde per i danni causati sul posto di lavoro solo se la condotta «presenta i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento». Il caso esaminato dalla sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 9689 (si veda il sito www.guidaaldiritto. ilsole24ore.com), riguarda un tipo di incidente che in un primo momento era stato addebitato a un movimento non corretto del lavoratore. Un impiegato di un'azienda agricola, che svolgeva le mansioni di raccoglitore di mele, durante una normale giornata di lavoro precipita da una scala alta circa 8-12 metri appoggiata sul ramo dell'albero che si rompe. In seguito alla caduta riporta dei danni biologici seri e di tipo permanente per i quali chiede un risarcimento di circa 12mila euro. Davanti ai giudici le parti convenute in giudizio presentano le loro versioni. Il dipendente sostiene che la scala sulla quale operava non era fissata a terra, che non era adeguatamente legato e che non aveva avuto istruzioni sulle modalità da adottare per svolgere l'attività. Il titolare dell'azienda invece si difende sostenendo che l'infortunio era stato causato da una mossa sbagliata fatta dal dipendente, il quale era poi scivolato dalla scala che tuttavia era rimasta in piedi essendo dotata di puntali infissi nel terreno. La Suprema corte accoglie il motivo relativo alla ricostruzione dell'incidente e in particolare alla valutazione del comportamento del lavoratore considerato causa dell'infortunio stesso. Per quanto riguarda la mancata precauzione della cintura di sicurezza, la legge prevede che tutti i lavoratori subordinati esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera in pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. Inoltre, nell'ipotesi si sostenga la scarsa attenzione da parte del lavoratore, il datore comunque non può andare esente da responsabilità, dal momento che l'infortunio, per come si è verificato, non era né imprevedibile né inevitabile. Il Collegio, dunque, afferma che l'imputabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o dal Codice civile, il quale impone di adottare tutte le precauzioni necessarie. Questa responsabilità è esclusa solamente in caso di dolo o rischio elettivo, ovvero di rischio generato da un'attività

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