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"Per la valutazione dello stress indicazioni ancora da definire"

fonte Il Sole 24 ore, F. Pontrandolfi / Sicurezza sul lavoro

12/06/2009 - La presenza del tema dello stress tra i rischi da valutare ai fini della sicurezza sul lavoro, in mancanza di adeguati approfondimenti scientifici si può tradurre nella diffusione di messaggi giuridicamente e tecnicamente errati, fuorvianti e, alla fine, oggetto di mero business. Un approccio che nulla può e deve aver a che fare con la serietà e la delicatezza dei temi della sicurezza ai quali Confindustria dedica, da sempre, particolare attenzione e che risulta in netta collisione con quella cultura che il sistema delle imprese associate intende perseguire e sul quale è profondamente impegnato. Il decreto legislativo 81/08 prevede che «la valutazione dei rischi debba riguardare anche gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004», recepito in Italia con l'accordo interconfederale del 9 giugno 2008. Né il decreto legislativo, né l'accordo europeo del 2004 né il successivo accordo interconfederale prevedono il necessario coinvolgimento dello psicologo nella valutazione del rischio. In mancanza di indicazioni più precise, l'indicazione di procedure e professionisti cui far riferimento è rimessa al solo datore, cui compete la valutazione del rischio. Del resto, l'accordo del 2004 prevede espressamente che il processo di individuazione di eventuali problemi di stress lavoro-correlato rientra nella valutazione dei rischi o in un'autonoma politica sullo stress, che sono in ogni caso rimesse al datore. Inoltre, l'analisi del rischio da stress lavoro correlato può implicare una valutazione di vari fattori, quali l'inadeguatezza dell'organizzazione del lavoro e dei processi di lavoro, condizioni di lavoro e ambientali. comunicazione e fattori soggettivi. Nessun riferimento alla specifica figura che dovrà occuparsi della questione né, men che meno, a professionisti specializzati o a squadre e pool addetti a monitorare lo stress. Datore di lavoro, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori e loro rappresentanti sono assolutamente in grado di valutare il rischio, decidendo - se del caso- di interpellare figure e professionalità differenti. La legge e l'accordo non prescrivono ulteriori «modelli» o esperti e tecnici di nuova generazione. ma semplicemente un processo, in continuo aggiornamento di valutazione dei rischi. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro, recita l'accordo. Il datore sceglierà gli strumenti e le professionalità che riterrà più opportuni, senza ridursi alla insufficiente e inidonea somministrazione generalizzata di test e monitoraggi. Sul tema della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, la bozza di decreto correttivo al decreto legislativo 81/08 contiene una disposizione importante che. in considerazione della carenza di adeguati parametri scientifici di riferimento, rimette la definizione delle linee guida per la valutazione dello stress alla Commissione consultiva permanente istituita per legge presso il ministero del Lavoro.

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