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"Parte l'elenco nazionale dei medici della sicurezza"

fonte il Sole 24 ore, G. Maccarone / Sorveglianza Sanitaria

30/06/2009 - Parte l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: l'avvio della disposizione è dovuto alla pubblicazione, sulla «Gazzetta Ufficiale» n.146/ 09 di venerdì scorso, del decreto del Ministro del Lavoro datato 4 marzo e in vigore da sabato scorso. L'elenco dà attuazione alla previsione del decreto legislativo 81 del 2008 (articolo 38, lettera n), in base al quale i soggetti che intendono svolgere la funzione di medico competente in materia di sicurezza del lavoro devono comunicare al ministero della Salute, con autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti che li legittimano a ricoprire il ruolo. Le attribuzioni sono identificate dallo stesso articolo 38 del decreto legislativo 81, che ha riformato la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il quale sono ora al vaglio del Governo una serie di correzioni. E previsto che il medico competente in sicurezza possegga uno dei titoli o dei requisiti indicati dalla norma. Serve la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. In alternativa, è necessario essere docenti in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro. Porte aperte anche a coloro che alla data dell'11 settembre 1991 erano laureati in Medicina e chirurgia e avevano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, avendo ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 277/91. Possono inoltre ricoprir il ruolo di medico competente anche coloro che vantano una specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in medicina legale a patto che frequentino appositi percorsi formativi universitari. Questi soggetti sono automaticamente abilitati se già svolgevano l'attività di medico competente al 15 maggio 2008 oppure se dimostrano di averlo fatto per almeno un anno nell' arco dei tre annii precedenti. A questo fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di questa attività. I medici che possiedono i titoli e i requisiti vengono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il ministro del lavoro che ne cura anche l'aggiornamento. Il decreto ministeriale in vigore da sabato regolamenta l'istituzione e la gestione dell'elenco. Secondo quanto stabilito all'articolo 2 del provvedimento, i sanitari che svolgono l'attività di medico competente devono inviare all'Ufficio II l'autocertificazione in cui dichiarano di avere i titoli e requisiti per ricoprire l'incarico. Il medico ha poi l'obbligo di tenere costantemente aggiornato l'elenco, tramite comunicazioni analoghe a quella iniziale, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività. Il ministero eseguirà dei controlli, anche a campione, e in assenza dei titoli disporrà la cancellazione d'ufficio dall' elenco.

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