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"Sicurezza senza cedimenti "

fonte il Sole 24 ore, G.Negri / Sicurezza sul lavoro

08/07/2009 - MILANO In materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non c'è stata depenalizzazione dopo l'ultimo intervento del 2008. Lo certifica la Cassazione con la sentenza 23976 della Terza sezione penale depositata l'11 giugno. La Corte ha così annullato la sentenza con cui il tribunale di Lecce aveva prosciolto il rappresentante legale di una Spa che non aveva provveduto a dotare di protezioni adeguate camminamenti e piattaforme dello stabilimento che gestisce un'attività di depurazione. Per i giudici pugliesi il fatto non è più previsto come reato per effetto dell'abrogazione disposta con il decreto legislativo n. 81 del 2008. La tesi non ha visto d'accordo la Cassazione, che ha invece sottolineato come non si possa assolutamente parlare di depenalizzazione. In generale e in particolare. Perché è vero che il decreto dell'anno passato ha abrogato integralmente il Dpr 547/ 55 il quale stabiliva che i pavimenti degli ambienti di lavoro e i luoghi destinati al passaggio devono essere messi in condizioni di sicurezza, ma è altrettanto vero che i suoi contenuti sono poi stati tradotti negli articoli 63 e 64 dello stesso decreto del 2008. Tra l'altro è previsto l'obbligo per il datore di lasciare sgombre le vie che portano alle uscite di emergenza, di sottoporre i luoghi di lavoro a manutenzione tecnica, eliminandone i difetti che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tocca poi sempre al datore provvedere all'igiene degli ambienti disponendo la pulitura degli impianti, per esempio, e verificando l'efficienza dei dispositivi di sicurezza. «Quindi – osserva sul punto la Corte – la nuova normativa (decreto legislativo 81 del 2008) pone tuttora delle prescrizioni, anzi più dettagliate, quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sanzionate penalmente; e tanto basta per ritenere la continuità normativa che vale a escludere l'abolitio criminis ». La Cassazione poi, con la pronuncia 27819, torna a precisare i confini della responsabilità del datore anche in caso di delega. È stata così confermata la condanna della Corte d'appello di Milano nei confronti del titolare di una società di opere stradali accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio. I giudici della quarta sezione penale hanno sottolineato che non basta che ci sia un responsabile della sicurezza sui cantieri per cancellare tutte le colpe del datore di lavoro. La Cassazione spiega che, seè senz'altro vero che il titolare della società può delegare ad altri i suoi doveri di osservanza e sorveglianza delle norme anti infortuni, tuttavia questa delega non può essere affidata a chiunque. Deve invece trattarsi di una «persona tecnicamente capace dotata –scrive la Corte –delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento». Se questi requisiti non esistono la responsabilità è sempre del datore di lavoro. Inoltre, il trasferimento della responsabilità della sicurezza degli operai deve risultare da documenti aziendali e non si può basare su semplici accordi verbali che in una materia tanto delicata sono al più illegali, al minimo inefficaci. L'imprenditore condannato dai giudici milanesi era accusato di non aver adottato misure di sicurezza «sufficienti per la protezione della zona di lavoro dell'infortunio». In particolare il cantiere stradale non era segnalato in modo da garantire l'incolumità dei lavoratori.

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