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"Case, norme antirumore in soffitta"

fonte Italia Oggi, V. Dragani / Ambiente

20/07/2009 -
A partire dal 29 luglio 2009, e fino alla riformulazione delle regole nazionali antirumore, i costruttori di nuovi alloggi non saranno più tenuti ad osservare i requisiti acustici minimi degli edifici previsti dall’attuale normativa. Debutta con questa novità la «Legge Comunitaria 2008» che nel conferire delega al governo per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle norme comunitarie recate dalla direttiva 2002/49/Ce sul rumore ambientale sancisce la parallela disapplicazione delle norme nazionali sull’isolamento acustico degli alloggi. Oltre alla delega sulle disposizioni «antirumore» trova collocazione nell’annuale legge per l’allineamento alle ultime regole Ue (legge 7 luglio 2009, n. 88, So n. 110/L alla G.U del 14 luglio 2009) anche il mandato all’esecutivo per il recepimento delle nuove direttive su rifiuti, tutela delle acque e dell’aria, abbattimento dei gas serra, protezione dalle sostanze pericolose.
Sospensione requisiti acustici edifici. La disapplicazione disposta dalla comunitaria 2008 riguarda le norme nazionali sui requisiti acustici passivi degli edifici recate dal Dpcm 5 dicembre 1997, il regolamento emanato in attuazione della legge 447/1995 (cd. «legge quadro sul rumore»). Secondo il tenore dell’articolo 11 della legge 88/2009 le norme del Dpcm in parola, recanti i valori limite di rumorosità ammissibile, non avranno infatti più efficacia «nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra Costruttori-venditori e acquirenti» dalla data della vigenza della Comunitaria 2008 (29 luglio 2009) e fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi mediante i quali il governo provvederà al riordino generale delle regole nazionali antirumore.
Riformulazione norme antirumore. In base alla delega recata dalla comunitaria 2008 il riordino delle regole antirumore verrà effettuato dal governo tramite l’armonizzazione delle norme della citata legge 447/1995 con quelle contenute nel D.lgs 194/2005 (recante la prima attuazione della citata direttiva 2002/49/Ce) secondo una logica di piena integrazione con le regole Ue. Con i decreti delegati, attesi entro il 2010, arriveranno nuove regole in materia di tutela dell’ambiente interno ed esterno dal rumore nonché i nuovi criteri per progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie, tra cui i requisiti acustici passivi degli edifici. Come accennato, con la Comunitaria 2008 arrivano anche le deleghe per la trasposizione sul piano nazionale delle ultime regole Ue in materia di gestione rifiuti, tutela delle acque e dell’aria, sostanze pericolose, abbattimento dei gas serra.
Gestione rifiuti. Sul fronte dei rifiuti la novità riguarda il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sulla gestione in generale dei beni a fine vita, direttiva che ridisegna in modo più netto il confine tra rifiuti e beni, introduce una definizione comunitaria di «sottoprodotto» (fino ad oggi frutto delle creazione giurisprudenziale della Corte Ue), stabilisce nuove definizioni di «riciclaggio» (a oggi inesistente sul piano giuridico nazionale) e di «recupero» (che includerà «qualsiasi» operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali).
Tutela acque. Il rafforzamento della tutela delle acque arriverà invece tramite il recepimento della direttiva 2008/567Ce. Con l’attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino saranno infatti introdotte nuove regole nazionali per la conservazione degli ecosistemi marini e il loro uso sostenibile.
Qualità dell’aria. Il miglioramento della qualità dell’aria giungerà invece con la trasposizione della direttiva 2008/50/Ce, provvedimento che impone agli stati Ue un abbattimento progressivo, dal 2010 al 2020, degli attuali inquinanti atmosferici, una peculiare e costante valutazione della qualità dell’aria ambiente, l’adozione di provvedimenti ad hoc in caso di superamento dei valori massimi di inquinamento.
Abbattimento gas serra. A cavallo tra protezione dell’aria e a dei gas serra viaggia la delega per i1 recepimento delle direttive Ue su trasporto merci su strada ed interoperatività. Con il recepimento della direttiva2006/38/Ce sul trasporto merci su strada gli stati membri potranno infatti determinare i pedaggi stradali in base al potere inquinante dei veicoli ed al loro orario di percorrenza su strada. Con la trasposizione della direttiva 2008/57/Ce sulla interoperatività dei trasporti arriverà invece la semplificazione della normativa sul sistema di interconnessione delle reti ferroviarie, sistema che dal ruolo strategico nel raggiungimento degli obiettivi di abbattimento Dei gas serra fissati dal protocollo di Kyoto.
Merci pericolose. Maggior sicurezza nel trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili interne delle merci pericolose sarà infine assicurata con l’attuazione della direttiva 2008/68/ Ce, provvedimento che sostituisce le note direttive 94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce, 2000/18/Ce, 2005/263/Ce.

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