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"Una patente a punti per misurare la sicurezza delle ditte di costruzione"

fonte Italia Oggi, A Mascolini / Sicurezza sul lavoro

31/07/2009 - Introduzione di una sorta di «patente a punti» per misurare in maniera continuativa il rispetto delle norme sulla sicurezza da parte delle imprese di costruzioni; applicazione degli obblighi connessi ai contratti di appalto anche per servizi e forniture; esenzione dalla redazione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale. Sono queste alcune delle novità previste dal decreto correttivo di modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che sarà esaminato oggi dal Consiglio dei Ministri. Il corposo testo (sì tratta di 151 articoli) prevede diverse disposizioni per la sicurezza nell'ambito degli appalti pubblici e del settore edile in generale, caratterizzata da alti indici di infortunistica, introdotte anche su sollecitazione di multi operatori del settore. Nel settore edile, per quel che riguarda la formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza, il provvedimento prescrive che essa dovrà essere favorita e incentivata attraverso una programmazione di attività presso le casse edili e gli enti bilaterali, oltre che all'interno delle aziende. Per quel che riguarda il sistema sanzionatorio viene del tutto riscritto l'articolo 11 del decreto 81 che regola la sospensione dell'attività imprenditoriale e si specificano quali conseguenze vi saranno, a causa della sospensione di attività, in rapporto alla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, In questo caso scatta infatti la comunicazione all'Autorità e al Ministero delle infrastrutture al fine dell'emissione di un provvedimento che fa divieto a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare ad appalti pubblici. Una delle novità del decreto correttivo attiene all'estensione degli obblighi del datore di lavoro connessi ad appalti, finora applicabili alle fattispecie di affidamento dei soli lavori pubblici. La novella prescrive invece che gli obblighi che competono al datore di lavoro (art. 26. commi l e 2 dei decreto 81), si applicheranno anche alle ipotesi di affidamento di servizi e di forniture, anche se andrà verificato se il datore di lavoro "abbia la disponibilità giuridica del luogo dove si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo". La norma del correttivo lascia fermo, sempre con riguardo un articolo 26, l'obbligo di indicare nel contratto i costi della sicurezza a pena di nullità, con l'importante precisazione che si devono indicare soltanto i costi necessari ad eliminare (o ridurre) i rischi da interferenza delle lavorazioni. il documento unico di valutazione dei rischi non dovrà essere prodotto in caso di servizi di natura intellettuale, di "mere forniture di materiali o attrezzature", nonché in caso di servizi e lavori di durata non superiore a due giorni, a condizione che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, o altri rischi particolari descritti dal decreto nell'allegato IX. Ancora di maggiore interesse è poi la disposizione che, attraverso l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 27 del decreto 81, stabilisce che, soltanto per il settore dell'edilizia, prevede che si qualifichino le imprese anche in relazione all'assenza di violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro; si tratta di una sorta di "punti patente" con i quali saranno valutate le imprese dal punto di vista della loro idoneità tecnico-professionale, in relazione all'attività di formazione professionale e all'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Se l'impresa si vedrà azzerato il punteggio per "la ripetizione di violazioni" della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, essa non potrà svolgere attività nel settore edile. Questo sistema costituirà titolo "preferenziale" per l'affidamento di appalti e finanziamenti pubblici, anche se - dice la nonna - non intaccherà l'impostazione del sistema di qualificazione delle imprese previsto dal Codice dei contratti, ma imporrà un adeguato coordinamento rispetto alle tematiche della sicurezza e della salute. Tale coordinamento dovrà quindi essere realizzato nell'ambito dello schema di regolamento del Codice dei contratti pubblici, in fase di definizione da parte dei tecnici del Ministero delle infrastrutture. Il decreto correttivo precisa poi, fra le altre cose, che la nomina del responsabile dei lavori rappresenta una facoltà e non un obbligo del committente e, in coordinamento con il Codice dei contratti pubblici, che in caso di appalti pubblici tale figura coincide con il responsabile unico del procedimento. Infine si chiarisce che l'obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza POS) non opera se l'impresa che entra nel cantiere si limita alla mera fornitura di materiali o attrezzature.

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