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"Centri rifiuti in mano ai tecnici "

fonte Italia oggi sette, V.Dragani / Ambiente

03/08/2009 -
Iscrizione al registro delle imprese, dotazione di personale qualificato e di un responsabile tecnico, dotazione finanziaria adeguata con relativa prestazione di garanzia. Questi i requisiti chiesti dall'Albo gestori ambientali ai soggetti che intendono condurre uno dei nuovi centri di raccolta rifiuti disegnati dal recente dm 13 maggio 2009 (decreto pubblicato sulla G.U. del 18 luglio scorso, n. 165).
La nuova delibera Albo gestori. Criteri e requisiti necessari per l'obbligatoria iscrizione all'Albo gestori sono indicati dalla deliberazione 20 luglio 2009 n. 2, prontamente adottata dal suo comitato nazionale dopo l'ufficializzazione del decreto con cui il Minambiente ha riformulato la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato recata dal dm 8 aprile 2008. In base al dm del 2008, infatti, i soggetti che intendono gestire uno dei centri in parola devono, oltre a osservare precise norme tecnico-funzionali per la conduzione dei medesimi, iscriversi nella categoria 1 dell'Albo secondo le modalità dallo stesso organo stabilite.
Le nuove regole per l'iscrizione. La nuova deliberazione 20 luglio 2009 n. 2 (che sostituisce la precedente delibera in materia, la 29 luglio 2008 n. 2) fa coincidere le regole di iscrizione con le seguenti: pregressa iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo (Rea); numero minimo di personale addetto rispondente ai criteri quantitativi e qualitativi individuati dall'allegato alla delibera; nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione 16 luglio 1999 n. 3; capacità finanziaria minima rispondente ai parametri fissati dalla nuova delibera; prestazione di idonea garanzia finanziaria ex dm ambiente 8 ottobre 1996 per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati» (garanzia dalla quale sono esentati i soggetti già iscritti nella categoria 1, a condizione che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione).
Regime temporale agevolato per le nuove iscrizione: la formazione del personale addetto potrà infatti essere dal soggetto che intende iscriversi all'Albo dimostrata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, così come la nomina del responsabile potrà avvenire entro il termine di tre anni dall'iscrizione medesima.
Il dm sui centri di raccolta rifiuti differenziati. Norma madre in materia è, come accennato, il dm 8 aprile 2008, emanato dal ministero dell'ambiente in attuazione del dlgs 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale») in vigore dallo stesso anno, ma recentemente sottoposto a procedura di revisione a causa di alcuni vizi di forma che ne pregiudicavo l'efficacia (insieme a quella della delibera Albo gestori 29 luglio 2008 n. 2, di sua attuazione). Il restyling del decreto del 2008 è stato effettuato dallo stesso dicastero con il citato dm 13 maggio 2009, decreto che, oltre a sanarne i vizi di forma, ha introdotto nel regime relativo alla gestione delle ecopiazzole novità sostanziali, quali un regime transitorio più elastico per l'adeguamento delle strutture esistenti alle nuove regole sui centri, una garanzia di continuità operativa per i centri già in regola, l'allargamento dei rifiuti conferibili. Sotto il primo profilo, il dm 8 aprile 2008, come riformulato dal decreto del 2009, prevede infatti ora che i centri di raccolta già operanti sulla base delle disposizioni delle regioni (o degli altri enti locali competenti) possano continuare a svolgere la loro attività, a condizione che si adeguino ai suoi standard ambientali entro il 18 gennaio 2010. Agli impianti già in sintonia con le disposizioni tecnico-gestionali del dm 8 aprile 2008 è invece riconosciuta automaticamente l'approvazione pubblica al funzionamento, evitando così ogni interruzione della loro operatività. Sotto il profilo dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta, infine, alle 32 categorie già previste dall'originaria versione del dm 8 aprile 2008, il dm 13 maggio 2009 ha aggiunto tredici nuove categorie di beni a fine vita, tra cui toner e cartucce per stampa senza sostanze pericolose, pneumatici, estintori e aerosol domestici, miscugli o scorie di cemento, mattoni e ceramiche non contenenti sostanze pericolose, rifiuti da attività di costruzione senza mercurio, Pcb, rifiuti da pulizia dei camini, imballaggi in materiali compositi e tessili, filtri olio, batterie ed accumulatori non suddivisi, rifiuti non biodegradabili, prodotti da giardini e parchi.

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