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"La sicurezza lavoro cambia linea"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

01/08/2009 -
Una patente a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio; lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro; uno spazio maggiore alla prevenzione; e una rivisitazione delle sanzioni. Sono queste le principali misure dello schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 81/ 08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato ieri dal Consiglio dei ministri sulla base dei criteri direttivi della legge 123/07.
Campo di applicazione Le novità riguardano, oltre alle imprese di tutti i settori, anche i volontari della Cri, Forze armate e di polizia e vigili del fuoco. Ma per questi soggetti verranno emanati decreti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Invece un decreto ministeriale da emanare entro il 31 dicembre 2010 disciplinerà particolari adeguamenti nei confronti di coop sociali e volontariato della protezione civile.
Le disposizioni generali In materia di lavoro irregolare, i decreto correttivo riprende sostanzialmente le disposizioni che erano già state anticipate con la direttiva del ministero del Lavoro del 18 settembre 2008. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell' attività. Per irregolari si intendono i lavoratori non indicati, al momento dell'accesso ispettivo, nei documenti obbligatori (che possono identificarsi anche con le comunicazioni obbligatorie). La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell’allegato 1 al Testo unico 81/08. Si ha reiterazione quando cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra della stessa indole. Al provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell'accertamento - provvedono solo gli ispettori del lavoro, mentre in materia di sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. In materia di prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi devono. La sospensione non si applica quando il lavoratore irregolare è l'unico dipendente.
Burocrazia e appalti Il decreto risolve il problema della data certa prevista dall' articolo 16 (delega delle funzioni) e dall'articolo 28 (documento della sicurezza). Nel primo caso alla data posta sulla delega non è richiesta altra formalità, nel secondo la data potrà essere quella della sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico competente. Per la valutazione dello stress correlato si attendono le linee guida entro fine anno. In riferimento ai contratti di appalto, il correttivo estende il campo di applicazione per la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'appaltatore e il documento dei rischi da interferenze deve essere elaborato dalle imprese, anche in caso di appalti di servizi e forniture. I costi relativi alle misure adottate o da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze delle lavorazioni devono essere indicati e non sono soggetti a ribasso.
La patente a punti Il decreto introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico perché possano operare solo aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà a operare nel settore edile per mezzo dell'istituzione di una patente per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la prestanza di attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Si prevede l'attribuzione iniziale, in sede di qualificazione dell'impresa, a ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio: l'azzeramento determina l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare.

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