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"Le principali novità del correttivo al Testo Unico"

fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

05/08/2009 -
A pochi giorni dall’approvazione del decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza da parte del Consiglio dei Ministri, il Ministero del lavoro, con un comunicato stampa ha precisato i principali aspetti toccati dalla modifica. Il testo dovrà essere firmato dal Capo dello stato entro il 15 agosto, ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. Vediamo alcuni importanti aspetti
•Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: in settori a particolare rischio infortunistico verrà introdotto un meccanismo di “patente a punti” assegnati in base alla idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili; l’eventuale azzeramento del punteggio non permetterà a questi soggetti di operare nel settore.
•Valutazione dei rischi: il documento di riferimento viene confermato come obbligatorio ma quanto alla data certa, essa potrà anche essere dimostrata dalla firma dell’atto da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione): le imprese, quindi, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata.
•L’apparato sanzionatorio: in un’ottica di cambiamento dell’attuale concezione repressiva viene valorizzata la funzione informativa e preventiva sui lavoratori. Il “potere di sospensione dell’impresa”, ad esempio richiederà che siano maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l’adozione sia i casi nei quali la sospensione possa essere imposta. Sostenuta la regolarizzazione degli illeciti in materia di sicurezza attraverso la “prescrizione obbligatoria”, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro estesa ai reati puniti con la sola ammenda. Un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. In generale si è provveduto alla complessiva rivisitazione dell’entità delle sanzioni così da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994. È stato quindi mantenuto il solo arresto (e non anche l’ammenda) per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.

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