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"Sicurezza lavoro ai nastri"

fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

07/08/2009 -
Più tempo per la valutazione dei rischi collegati allo stress da lavoro. L'adempimento infatti scatterà dalla data di elaborazione, da parte della commissione consultiva per la salute e la sicurezza, delle indicazioni operative alle quali le imprese dovranno attenersi. In mancanza di tale elaborazione, il nuovo obbligo decorrerà a partire dal 1°agosto 2010. A stabilirlo è il dlgs n. 106/2009, pubblicato sul S.O. n. 142 alla gazzetta ufficiale n. 108 del 5 agosto, recante le modifiche al T. u. sicurezza (dlgs n. 81/08), in vigore dal 20 agosto.
La valutazione dei rischi. Diverse le novità delle nuove norme, che riformulano anche il quadro di decorrenza degli obblighi . A cominciare da quelli relativi alla valutazione dei rischi, che rappresenta il primo e fondamentale obbligo per i datori di lavoro, non delegabile ad altri. La valutazione è definita come «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza». Una procedura, dunque, che si costituisce di tre fondamentali attività: quella di valutazione (appunto), globale e documentata, di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; quella di individuazione delle misure adeguate a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi, per la salute e sicurezza, che sono risultati dalla prima azione (di valutazione); infine, la terza attività di elaborazione di un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. A chiusura della valutazione rischi deve essere elaborare un apposito documento.
Più attenzione ai lavoratori flessibili. La prima operazione consiste nell'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Essa interessa tutti i rischi dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui gli stessi prestano la propria attività lavorativa. L'operazione va fatta anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Deve riguardare, come si diceva, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e, ora, aggiunge il dlgs n. 106/09, anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale mediante la quale viene resa la prestazione lavorativa. Di fatto, dunque, la valutazione si allarga anche quei rapporti di lavoro diversi dal tradizionale contratto subordinato.
Più tempo per lo stress. Di maggiore rilievo è la novità, introdotta sempre dal correttivo (dlgs n. 106/2009), in relazione alla valutazione dello stresso. Una nuova disposizione (il comma l-bis) aggiunta all'articolo 28, infatti, stabilisce adesso che la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni che saranno elaborate dalla prevista commissione permanente consultiva per la salute e la sicurezza. E che, in mancanza di tale elaborazione, l'obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato decorre comunque a far data dallo agosto 2010. La commissione, si ricorda, va istituita presso il ministero del Lavoro con rappresentati di vari ministeri, delle regioni e con gli esperti designati dalle parti sociali.
Novanta-trenta giorni di tempo. Altre novità introdotte del decreto correttivo riguardano poi i tempi a disposizione delle imprese per effettuare la valutazione dei rischi. Una nuova norma (comma 3-bis all'articolo 28), infatti, prevede ora che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Inoltre, il nuovo comma 3 dell'articolo 29 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. In queste ipotesi, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.
 
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