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"La legge della Puglia punta sul recupero"

fonte Il sole 24 ore, D. Antonucci / Edilizia

08/08/2009 -
La Puglia è quindi la prima delle regioni meridionali a dare seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata lo scorso 1° aprile. Sul Bollettino Ufficiale n. 119 del 3 agosto è stata pubblicata la legge regionale n.14 del 30 luglio 2009, recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Gli edifici interessati. La legge pugliese riguarda gli edifici residenziali uni o bifamiliari destinati alla residenza, gli edifici rurali ad uso abitativo, nonché quelli adibiti ad altri usi, ma con prevalente utilizzo residenziale. In ogni caso la volumetria complessiva non dovrà essere superiore ai 1.000 metri cubi, legittimamente realizzata alla data di entrata in vigore della legge. Gli interventi potranno riguardare unicamente gli immobili esistenti, con ciò intendendosi quelli che alla data del 31 marzo 2009 risultavano regolarmente accatastati o per i quali, alla stessa data, sia stata presentata alla competente agenzia del Territorio la richiesta di accatastamento o di variazione catastale.
Gli ampliamenti. Sono ammessi innanzitutto interventi straordinari di ampliamento, che dovranno avvenire in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente e sono limitato al 20% della volumetria complessiva esistente (fermo restando il limite massimo di 200 metri cubi). Dal computo vanno detratte le volumetrie eseguite ex novo abusivamente e poi sanate con i tre precedenti condoni edilizi (legge 47/1985, legge 724/1994 e legge 326/2003), mentre potranno essere conteggiate quelle oggetto di sanatoria per mero cambiamento di destinazione d'uso. Gli interventi di ampliamento dovranno essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici (o, in mancanza, di quelle stabilite dal Dm 1444/1968) e conformemente alle previsioni dell'articolo 4, comma 4, lettera a), b) e c) e commi 18, 19 e 20, del Dpr 59/2009 sul rendimento energetico in edilizia.
Demolizioni e ricostruzioni. La legge regionale prevede anche interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici che siano destinati alla residenza in misura di almeno il 75% della volumetria complessiva. In questa eventualità l'aumento potrà giungere sino al 35% dei volumi legittimamente realizzati o per qualunque ragione condonati, dunque non solo quelli interessati da mutamento di destinazione d'uso, anche i volumi costruiti abusivamente ex novo. Anche in questo caso gli interventi dovranno rispettare i parametri di altezze e distanze contemplati dalla strumentazione urbanistica comunale o, subordinatamente, dalla disciplina ministeriale del 1968. La possibilità di incremento volumetrico risulta comunque condizionata al rispetto dei criteri di edilizia sostenibile indicati dalla omonima legge regionale 13/2008, nonché delle prescrizioni in tema di accessibilità degli edifici ed eliminazione delle barriere architettoniche contenute nel Dm 236/1989.
Oneri e spese. Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi, è previsto il ricorso alla Dia o, in alternativa, al permesso di costruire. Il titolo abilitativo potrà però formarsi solo previa corresponsione del contributo di costruzione, di cui all'articolo 16 del testo unico 380/2001, nonché cessione delle aree a standard, in misura pari all'aumento volumetrico realizzato, ovvero monetizzazione nel caso di impossibilità del loro reperimento, e previo reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali (misura minima di 1 mq/10mc, calcolata, in caso di ampliamento, solo sulla nuova volumetria realizzata, mentre in caso di demolizione/ricostruzione anche sui volumi preesistenti) o eventuale, corrispondente monetizzazione.
Limiti di applicazione. Gli interventi non potranno essere realizzati laddove riguardino immobili ricadenti in zone assoggettate a vincoli di natura storico-artistica o architettonica e in quelle in cui lo strumento urbanistico comunale consenta solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché nelle aree ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica. Sono altresì esclusi gli interventi su immobili assoggettati a tutela storico-artistica, ovvero ubicati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale.
I termini. Tutti gli interventi previsti dalla legge regionale pugliese potranno essere effettuati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione. Pertanto il 3 agosto 2011 costituisce il termine massimo entro il quale la Dia o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire, "complete in ogni loro elemento", dovranno essere presentate dagli interessati ai Comuni. A questi ultimi, peraltro, è consentito di porre limitazioni o prescrizioni relative agli interventi, con riferimento a determinate porzioni di territorio, mediante motivata delibera consiliare da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

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