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"Formazione vincolante anche per i dirigenti"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

24/08/2009 -
La formazione dei lavoratori entra a pieno titolo nel quadro normativo dettato dal decreto legislativo n. 8I/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) ed è oggetto dal 20 agosto scorso di importanti novità introdotte con il decreto legislativo n.106/ 09 (correttivo del Testo unico). Una prima novità riguarda senz'altro la «registrazione» dall'attività formativa effettuata a cura del datore di lavoro. Si tratta di una problematica la cui soluzione era già stata oggetto di sollecitazioni provenienti dall'«avviso comune», in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra il ministro del lavoro e le parti sociali, allorché fu stabilito di non avallare l'interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo commento al Testo unico) in forza della quale la trascrizione delle attività di formazione svolte avrebbe dovuto essere effettuata sempre sul libretto formativo del cittadino, il quale però non è al momento attivo se non in parti limitate del territorio nazionale. La difficoltà a seguire tale obbligo è tuttora dovuta alla mancata attivazione di parte regionale delle disposizioni di riferimento (decreto legislativo n. 276/03), per cui dell' avvenuta formazione in materia di sicurezza può essere riportata traccia nel libretto formativo del cittadino solo a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile. Lo scopo della norma è stato individuato nella possibilità che il datore di lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già acquisito in passato dal lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e dimostrare l'adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla base delle annotazioni nel libretto stesso. il quale assume così valenza "liberatoria" in ordine alle correlate responsabilità, come espressamente previsto all'articolo 37, comma 14, del Dlgs n. 81/08, il quale, all’ultimo capoverso dispone che: «Il contenuto del libretto formativo del cittadino è considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto». È evidente che fino a quando le regioni e le province autonome non provvederanno a formalizzare tale libretto, i datori di lavoro non potranno avvalersi di quest'ultima considerazione, a meno che non adottino una eventuale procedura sostitutiva di sicura attendibilità. Una ulteriore novità riguarda senz'altro l'estensione dell'obbligo formativo anche nei confronti dei dirigenti. Infatti, il novellato articolo 37, comma 7, stabilisce che «i dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro». Analoga previsione è contenuta nell'articolo 97, comma 3-ter (titolo IV), il quale nel disciplinare gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, stabilisce che quest'ultimo, ma anche i dirigenti e i preposti, deve essere in possesso di adeguata formazione. Il comma 7 dell'articolo 37 stabilisce i contenuti della formazione i quali sono riferiti:
a) ai principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) alla definizione e individuazione dei fattori di rischi;
c) alla valutazione dei rischi;
d) alla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. La modifica dell'articolo 37 è stata completata con l'inserimento del comma 7-bis. Anch'essa traspone una previsione contenuta nel citato «avviso comune», motivata dalla proposta, opportunamente emendata, la quale prevede l'alternatività tra formazione aziendale del preposto (e del dirigente) e la formazione dello stesso presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
OBBLIGHI E SANZIONI Multa salata per il preposto che si assenta.
L'obbligo formativo da parte del preposto è previsto anche dall'articolo 19, comma g), che stabilisce la frequenza di appositi corsi di formazione. Peraltro, datore di lavoro e dirigente rischiano l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a tale obbligo, mentre scatta l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 800 euro per il preposto che non frequenta il corso. L'obbligo di formazione dei dirigenti, così come formulato, suscita, invece, qualche perplessità. Infatti, mentre per i preposti al duplice obbligo (dare e ricevere formazione) corrispondono distinte sanzioni, non altrettanto avviene per il dirigente il quale assume invece la figura del soggetto che deve dare e ricevere la formazione, senza, però, che in caso di inadempimento possa essere chiamato a rispondere indifferentemente quale soggetto attivo o passivo della formazione. A differenza di quanto disposto dall'articolo 37, commi7e7bis in riferimento ai dirigenti e ai preposti, nulla il correttivo dispone circa i contenuti e la durata per l' «adeguata formazione » del datore di lavoro dell'impresa affidataria disposta dall'articolo 97, comma 3-ter, né chi è deputato ad impartirla.

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