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"Valutazione rischi in 30 giorni"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

11/08/2009 - Il datore di lavoro deve provvedere entro trenta giorni alla rielaborazione del documento di valutazione. Dal prossimo 20 agosto, infatti, scattano alcuni nuovi obblighi e procedure in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento. Per le attività già esistenti a questa data, sono ora previsti termini certi ai fini dell'aggiornamento della valutazione del rischio. Le novità sono state introdotte dall'articolo 19 del decreto legislativo correttivo n. 106 del 3 agosto scorso, provvedimento che ha modificato il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 81(08 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). il nuovo comma 3 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rie-laborata, tenendo conto delle modalità previste dai primi due commi, in occasione dì modifiche del processo produttivo o della organizzazione, che sono significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento. In particolare, il documento va rielaborato entro trenta giorni dal verificarsi di una delle situazioni descritte in precedenza. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il medico competente. Anche in tal caso, sia la nuova valutazione sia il documento devono essere rielaborati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A questo obbligo, che costituisce una novità, sono soggetti anche i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori. Questi datori, in base a quanto disposto dal comma 5, effettuano la valutazione dei fischi sulla base delle procedure standardizzate e secondo i criteri che saranno individuati da un decreto interministeriale (articolo 8, lettera D del Testo unico). Questo decreto non è stato ancora emanato, ma i datori di lavoro - la soluzione è prevista dalla legge – fino al 30 giugno 2012 potranno, in sostituzione del documento, continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi Questa deroga non li esime dall'effettuare l'aggiornamento della valutazione dei rischi nei termini prestabiliti, mediante una puntuale autocertificazione. A seguito della modifica apportata dall'articolo 19 del correttivo, questo nuovo obbligo si applica anche ai datori di lavoro che operano con cantieri temporanei o mobili, così come definiti nel Titolo IV del Testo unico, Se la valutazione dei rischi non viene immediatamente aggiornata, o accompagnata dalla rielaborazione del documento di autocertificazione relativo, o se questa rielaborazione viene effettuata oltre il termine di trenta giorni dai verificarsi delle circostanze che ne impongono l'obbligo, scatta l'ammenda da 2mila a 4mila euro.

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