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"La vigilanza affila le armi"

fonte Italia Oggi, C. De Lellis / Sicurezza sul lavoro

11/08/2009 -
La vigilanza affila le armi. Con decreto 26 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2009, il ministero del lavoro ha istituito il comitato per l'indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza). Il neo organismo ha tra i compiti quello di definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza.
Vigilanza per la sicurezza. La vigilanza sull'applicazione delle norme della sicurezza sul lavoro rappresenta una delle attività messe in atto dal ministero del lavoro per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro. La vigilanza è esercitata dai servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro (dpl) con riferimento soltanto ad alcune specifiche attività, relative in particolare al settore edile, che sono individuate e disciplinate dagli articoli 13 e 14 del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008). Ciò in considerazione del fatto che la legge attribuisce la competenza primaria, in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza, alle aziende sanitarie locali competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario al ministero dello sviluppo economico (fino all'adozione del trasferimento di competenze previsto dal dlgs n. 300/1999). Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni. In linea di principio, il T.u. sicurezza stabilisce che la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro deve essere esercitata nel rispetto del coordinamento fissato dal neo comitato per la vigilanza in accordo con i comitati regionali che sono istituiti presso ogni regionale e provincia autonoma (sulla base del dpcm 21 dicembre 2007). Tali comitati, sempre al fine di perseguire un miglioramento del coordinamento dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Tu prevede che siano costituiti e operino in ogni regione e provincia autonoma ai sensi del dpcm 21 dicembre 2007. In particolare, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato e con la Commissione consultiva, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento.
La sospensione dell'attività d'impresa. L'articolo 14 del T.u. sicurezza disciplina la sospensione dell'attività d'impresa quale misura per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Completamente riformata dal dlgs n. 106/2009, con effetto per i provvedimenti (ispezioni) adottate dal 20 agosto (data rilevante anche ai fini delle misure delle sanzioni), di particolare rilievo è la novità sugli effetti della sospensione: il provvedimento è adottato «in relazione alla parte della attività imprenditoriale interessata dalle violazioni». Ciò significa, dunque, che la sospensione non riguarderà l'impresa nel suo complesso, ma solo un cantiere, una singola unità produttiva o uno stabilimento. Si ricorda che la sospensione dell'attività è un provvedimento cautelativo (fino a regolarizzazione delle infrazioni rilevate) previsto al fine di far cessare il pericolo per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, che consegue a due specifiche ipotesi: se viene riscontrato l'impiego di personale «non risultante dalla documentazione obbligatoria» in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; oppure in caso di reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il personale ispettivo del ministero del lavoro. Il personale ispettivo del ministero del lavoro (le direzioni provinciali del lavoro) esercitano attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e, più in particolare, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del presidente del consiglio dei ministri, adottato sentito il comitato di vigilanza (che il dm in gu ha appena istituito) e previa intesa con la conferenza stato-regioni, in relazione alle quali il personale ispettivo svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
La vigilanza esclude le consulenze. Il T.u. sicurezza stabilisce che il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare attività di consulenza ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale.
Attività marittime. In attesa di un complessivo riordino delle competenze della vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco. I predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze che saranno individuate, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con apposito decreto ministeriale.
Il neo comitato di vigilanza. L'organismo istituito dal recente decreto ministeriale è previsto dal Tu sicurezza al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Il comitato è presieduto dal ministro del lavoro ed è composto da tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell'interno; cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'lnail, uno dell'lspesl e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Ai componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Compiti del comitato sono:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in tal caso è prevista la preventiva consultazione delle parti sociali e sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale);
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (in tal caso è prevista la preventiva consultazione delle parti sociali e sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale);
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente (in tal caso è prevista la preventiva consultazione delle parti sociali e sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale);
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (in tal caso è prevista la preventiva consultazione delle parti sociali e sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale).

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