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"Formazione sulla sicurezza anche negli enti paritetici"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

08/08/2009 - La formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di importanti novità con il decreto correttivo al testo unico (decreto legislativo 106/09). Novità che entrano in vigore il 20 agosto e riguardano sia i soggetti che fruiscono della formazione sia le procedure operative. L'articolo 23 del correttivo modifica l'articolo 37, comma 7, del testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/08) stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere a una adeguata e specifica formazione e a un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Questo obbligo, oltre che nei confronti dei preposti, riguarda ora anche i dirigenti. L'articolo 37, comma 7 (novellato) non dispone diversamente; deve ritenersi che i contenuti della formazione del dirigente sono identici a quelli previsti per il preposto. La formazione riguarda, in particolare, i principali soggetti coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono oggetto di formazione anche questioni quali la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. In base al nuovo comma 7-bis, il datore di lavoro ha facoltà di far effettuare la formazione di dirigenti e preposti anche presso gli organismi paritetici che sono previsti dall'articolo 51, scuole edili - ove esistenti – e associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori. L'inserimento nell'articolo 37 del comma 7-bis realizza una previsione contenuta nell' «avviso comune», in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra ministero del Lavoro e parti sociali: «Le parti - si legge nella norma –propongono che per il settore edile sia prevista l'alternatività tra formazione aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo deputato - comitati paritetici territoriali o scuole edili - ove esistenti». Per gli altri lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro ha l'obbligo di far effettuare la formazione in collaborazione con gli organismi paritetici, attivi nel settore e nel territorio in cui svolge l'attività. La formazione va sviluppata durante l'orario di lavoro e senza che ciò comporti oneri economici a carico dei lavoratori. Il richiamo agli organismi paritetici previsti dall'articolo 51 del testo unico è pertinente: l'articolo 30 del decreto 106/09 (comma 3-bis) stabilisce che questi organismi «svolgono e promuovono (anche) attività di formazione». La formazione di lavoratori e rappresentanti sarà registrata sul libretto formativo del cittadino. Al riguardo, però, recependo le proposte emerse nell'«avviso comune», è stata chiarita la necessità di non avallare l'interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo commento al testo unico) in forza della quale la trascrizione delle attività di formazione svolte debba essere in ogni caso effettuata sul libretto formativo del cittadino. Non si è tenuto conto che il libretto è al momento attivo solo in parti limitate del territorio nazionale. E ciò a causa della mancata attivazione da parte regionale, richiesta dalle disposizioni di riferimento (decreto 276/03). Ne consegue che le indicazioni sulla formazione in materia di sicurezza possono essere riportate nel libretto formativo del cittadino, a condizione che tale libretto sia concretamente disponibile. L'obiettivo è quello di dare al datore la possibilità di pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal lavoratore (secondo quanto risulta dal libretto formativo del cittadino) e dimostrare l'adempimento dei propri obblighi in materia formativa, anche sulla base delle annotazioni nel libretto. Il documento, in questo modo, ha una valenza «liberatoria» in ordine alle responsabilità correlate, come espressamente previsto dall'articolo 37, comma 14, del Dlgs 81/08.

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