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"Attività sospesa per violazioni predeterminate"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

20/08/2009 - Agli organi di vigilanza sono conferiti sempre più ampi poteri ìn materia di lavoro irregolare. Le modifiche apportate dall'articolo li del decreto legislativo ll.106/2009 all'articolo 14 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs n. 81/08), riprendendo le disposizioni anticipate con la direttiva del ministro del lavoro del 18 settembre 2008, hanno meglio articolato infatti le ipotesi di intervento da parte degli ispettori. Il provvedimento di sospensione dell'attività riguarderà l'accertamento di lavoratori irregolari ovvero irregolari situazioni del luogo di lavoro dal punto di vista della sicurezza. La prima ipotesi si verifica quando dall'accertamento ispettivo, conseguente anche alla segnalazione delle altre amministrazioni pubbliche (Inps, Inail, Entrate), risultino occupati lavoratori irregolari nella misura pari o superiore al 20%, in quanto non indicati nei documenti obbligatori (che possono identificarsi anche con la mancata effettuazione delle comunicazioni obbligatorie). Il provvedimento di sospensione non si applica qualora il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. Fuori da quest'ipotesi, gli effetti del provvedimento di sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore l2 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratore o di terzi. La seconda ipotesi può verificarsi quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza individuate con decreto del ministero del Lavoro. In attesa dell'emanazione di questo decreto, costituiscono presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le violazioni indicate nell' allegato l al testo unico. n decreto correttivo stabilisce che c'è reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo conseguente alla prescrizione obbligatoria (Dlgs 758/94), lo stesso soggetto ne commette un'altra della stessa indole. Al provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, secondo la prima ipotesi, procedono solo gli ispettori del lavoro. In materia di sicurezza procedono invece gli ispettori del lavoro e quelli della AsL In materia di prevenzione incendi la competenza è ora affidata esclusivamente ai vigili del fuoco, per cui. Eventuali accertamenti, effettuati da altri organi, riguardanti tale materia devono essere riferiti al Comando competente per territorio. li provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. In caso di lavoro irregolare è condizione per la revoca del provvedi- mento: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione; il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 1500 euro. In caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e di sicurezza, è condizione per la revoca del provvedimento: il ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di sicurezza; il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2500 euro. n datore che non ottempera al provvedimento di sospensione conseguente al lavoro irregolare, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Qualora la sospensione sia conseguente a gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, è punito con l'arresto fino a sei mesi. Nel primo caso, la contravvenzione potrà estinguersi mediante la procedura della prescrizione obbligatoria (un quarto del massimo), nel secondo caso sarà applicabile la procedura estintiva solo davanti al giudice (articolo 302 del testo unico).

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