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"Per i volontari iter semplice"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

20/08/2009 - I volontari non saranno più equiparati ai dipendenti nell' ottica delle misure antinfortunistiche. Questo per evitare agli enti e alle associazioni del terzo settore aggravi non giustificati. Questo non vuol dire, ovviamente, che per i volontari non siano previste adeguate tutele. È questa, in sintesi, la filosofia delle modifiche apportate al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dall'articolo 3 del decreto legislativo 106/09 che entrerà in vigore domani. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato, oltre a riguardare i soggetti già individuati nell'originario articolo 3 del Dlgs 8I/o8, ora interesseranno anche i volontari della Croce rossa italiana, nonché gli uffici all'estero, quali le ambasciate e legazioni, le rappresentanze permanenti presso gli enti o le organizzazioni internazionali gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. Nei confronti di questi soggetti era già stata prevista l'emanazione, entro il 15 maggio 2009, di un decreto interministeriale che avrebbe dovuto tenere conto delle particolari esigenze connesse all'attività svolta o alle peculiarità organizzative di tutti i soggetti individuati nell'articolo 3- Disposizioni che non sono intervenute. Ora però il correttivo stabilisce che saranno emanate con appositi decreti entro e non oltre 24 mesi dalla di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/08, e quindi entro il 15 maggio 2010. Un altro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2010, disciplinerà, inoltre, particolari ''adeguamenti'' nei confronti delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari dei vigili del fuoco e del soccorso alpino o speleologico, non impegnati in attività di protezione civile. È una novità rilevante poi quella che introduce il comma 12-bis dell'articolo 3 del testo unico riguardante i volontari di cui alla legge 266/9l che disciplina l'attività di volontariato. L'attività regolamentata anche dalle leggi regionali e delle province autonome, è definita come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il comma 12-bis, che entrerà in vigore domani, stabilisce che ove questi volontari svolgano la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di UR datore di lavoro. questi è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni, di cui all'articolo 36, sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Il datore di lavoro, nell'ambito della cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 26, è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, tra le prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. La nuova disposizione si rivolge in genere ai "datori di lavoro", per cui è da ritenere che il nuovo obbligo sia applicabile ai datori di lavoro privati e pubblici. La violazione all'articolo. 12-bis è ora punita dall'articolo 55, che al comma 5, lettera a), prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 750 a 4 mila euro.

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