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"Cura prevenzione per la sicurezza"

fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

20/08/2009 -
Sanatoria permanente per gli illeciti sulla sicurezza sul lavoro. Entra in vigore oggi, il correttivo del T.u. sicurezza. Tra le principali novità l'introduzione di una nuova ipotesi di estinzione agevolata per tutti gli illeciti amministrativi: se il datore di lavoro regolarizza tempestivamente la sua posizione è ammesso a pagare il minimo edittale. Inoltre, per le contravvenzioni punite soltanto con l'arresto, il datore di lavoro (o altro imputato) può chiedere al giudice di sostituire la pena con il pagamento di una somma (minimo 2 mila euro).
Il vigore il «correttivo» del T.u. Diventano efficaci da oggi, dunque, le modifiche apportate dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) dal dlgs n. 106/2009, pubblicato sul S.o. n. 142 alla G.U. n. 108 del 5 agosto. Il correttivo lima in più parti il Tu senza determinare forti innovazioni (ma gli effetti sono notevoli), dovendo rispettare i principi direttivi della legge delega n. 123/2007. Due gli obiettivi fondamentali: correggere gli errori materiali e tecnici del primo provvedimento; superare le difficoltà e criticità operative che si sono evidenziate nei primi mesi di applicazione delle nuove regole. Tra le novità: il nuovo quadro normativo è ridefinito in considerazione delle realtà e caratteristiche delle piccole e medie imprese, nonché delle peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; viene introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico «patente a punti»); viene superato l'approccio solamente formalistico e burocratico al tema sicurezza sul lavoro; viene superata, inoltre, la cultura meramente repressiva (sanzionatoria), prestando prevalente attenzione alla prevenzione.
Nuovo apparato sanzionatorio. Una delle novità più rilevanti è la completa rivisitazione del sistema delle sanzioni. Produrrà conseguenze vantaggiose anche per i datori di lavoro già oggetto di provvedimenti di accertamento, i quali possono da oggi chiedere l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio. Tra l'altro si evidenzia che la pena del solo arresto, per il datore di lavoro, è stata mantenuta esclusivamente per le ipotesi di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e di omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili.
Sanatoria permanente. Il dlgs correttivo, ancora, introduce l'«estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione». Si tratta, in pratica, di una sorta di percorso di regolarizzazione agevolata m tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa. In tale ipotesi, il trasgressore (in genere il datore di lavoro), al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
La definizione agevolata. Altra novità è l'introduzione della procedura agevolata di «definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto». In questi casi (per le contravvenzioni cioè punite con la sola pena dell'arresto), il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di 12 mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio (di cui all'articolo 135 del codice penale). La somma non può essere comunque inferiore a euro 2 mila. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. Invece, la sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel vendicarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni. Infine, è previsto che il reato si estingue una volta che sia decorso il periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal T. u. sicurezza né quelli di omicidio colposo (di cui all'articolo 589, comma 2 del codice penale) o di lesioni personali colpose (di cui all'articolo 590, comma 3, del codice penale), limitatamente all'ipotesi. Di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il potere di disposizione. Il correttivo, inoltre, introduce una disciplina ad hoc del potere di disposizione riconosciuto agli ispettori del lavoro. Stabilisce, in particolare, che gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione e salvo che il fatto non costituisca autonoma fattispecie di reato.
Sanzioni rivalutate con l'Istat. Ultima novità da rilevare in materia sanzionatoria è l'introduzione i un meccanismo autonomo ed automatico di rivalutazione delle sanzioni e pene pecuniarie previste dal Tu sicurezza. Senza più la necessità di un provvedimento specifico, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative si rivaluteranno ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del correttivo (20 agosto, quindi primo appuntamento al 20 agosto 2014) in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Per avere un ordine di idee, le misure delle medesime pene che entrano oggi in vigore sono state aggiornate al tasso del 36,3% (talvolta anche superiore), cioè al tasso verificatosi, sempre su base Istat, nel periodo tra gennaio 1995 (entrata in vigore del dlgs n. 626/1994) e gennaio 2008.

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