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"Appalti con valutazioni mirate"

fonte il Sole 24 ore, G. Benedetti / Sicurezza sul lavoro

26/08/2009 - Il correttivo al testo unico sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 106/09) ha rivisto la disciplina del contratto di appalto (articolo 26). In particolare, il documento di valutazione dei rischi non deve avere una funzione statica, bensì dinamica, in quanto deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Vale a dire che deve essere progettato per evitare effettivamente i rischi da interferenze, in modo che non sia un semplice documento astratto privo di effettivo riscontro nell'attività oggetto del contratto. Nei contratti pubblici relativi a lavori e servizi e forniture previsti dal Dlgs 163/06 il documento di valutazione dei rischi è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione del contratto di appalto. Una fondata obiezione alla disciplina prevista dalla precedente versione dell'articolo 26 del Dlgs 81/08 verteva sulla sua eccessiva rigidità formale, secondo la quale il documento di valutazione dei rischi doveva essere sempre redatto indipendentemente dall'oggetto del contratto. La nuova versione attua una ragionevole distinzione tra attività pericolose e non pericolose, poiché esclude la redazione del documento di valutazione dei rischi per le attività che presentano minori rischi per l'incolumità dei lavoratori (i servizi di natura intellettuale; le mere forniture di materiali o di attrezzature; i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni). In questo ultimo caso il documento va comunque re1atto se i lavori espongono i lavoratori a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o se si tratta di lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicati nell'allegato XI al Testo unico. Laddove, come nei casi previsti dall'articolo 34 della legge 163/06, il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione contenente la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dal contratto. Inoltre, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere individuati a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare, oppure, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze dalle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti al ribasso.

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