Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"Sicurezza estesa a tutti gli appalti"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

07/09/2009 - Il decreto correttivo porta un'iniezione di severità nel decentramento produttivo mediante l'esecuzione di contratti di appalto. Le novità riguardano l'articolo 26 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) dopo le modifiche apportate dall'articolo 16 del Dlgs 106/2009 (correttivo del testo unico) già entrate in vigore dal 20 agosto scorso. Sono soggetti agli obblighi previsti dai primi quattro commi dell'articolo 26 i datori di lavoro che affidano l'esecuzione di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. Condizione essenziale è che il datore di lavoro appaltante abbia sempre la disponibilità giuridica dei luoghi i in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Questi sono gli obblighi a carico del datore di lavoro appaltante: 1) per la parte documentale, la disposizione andrà a regime dopo l'entrata in vigore del Dpr che stabilirà le modalità per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera (ai sensi dell'articolo 2222 Codice civile) o di somministrazione (articolo 1559 Codice civile). Il Dpr avrebbe dovuto essere emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Tu ma non è ancora arrivato. Fino alla sua emanazione, il datore di lavoro effettuerà tale verifica mediante: a) l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio; b) l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale secondo le procedure e modalità stabilite dagli articoli 38 q7 del Dpr 445/2000; 2) per quanto riguarda l'informazione, il datore di lavoro dovrà fornire ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Quando si ricade nel campo di applicazione del nuovo articolo 26, i datori di lavoro committenti (compresi eventuali subappaltatori) dovranno cooperare nei confronti delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Inoltre, dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di evitare rischi da interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Per attuare il principio di cooperazione e di coordinamento, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri) contenente le misure per eliminare o - dove non sia possibile - ridurre al minimo i rischi da interferenze. Non sono presi in esame i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, salvo ovviamente che questi non abbiano riflessi verso gli altri lavoratori. Il Duvri è allegato al contratto di appalto o d'opera e deve essere aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Restano a carico del datore di lavoro gli altri obblighi di informazione indicati in precedenza. Il Duvri deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. L'obbligo della valutazione dei rischi da interferenze non si applica, ai sensi del comma 3-bis, ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari derivanti da lavori elencati nell'allegato XI. Una norma transitoria stabiliva che ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008 avrebbe dovuto allegato il Duvri. Da notare, infine, che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito, a cura di queste ultime, di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 876 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino