Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"I costi necessari a evitare incidenti vanno evidenziati"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

07/09/2009 - I costi legati alla sicurezza devono essere indicati sul contratto. È una delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 26 del testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008). I dettagli sono contenuti nella nuova formulazione del comma 5 e le disposizioni si applicano alle seguenti tipologie contrattuali: • contratti di appalto di cui all'articolo 1655 del Codice civile; • contratti di subappalto di cui all'articolo 1656; • contratti per prestazioni continuative e periodiche di servizi di cui all'articolo 1677; • contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559, con l'esclusione di quelli aventi riguardanti la somministrazione di beni e servizi essenziali. Per l'esecuzione di questi contratti devono essere specificamente indicati sugli stessi - a pena di nullità - i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti al ribasso. È bene precisare che non si tratta dei costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, ma soltanto di quelli riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall'attività committente e quelli propri dell'appaltatore. Da sottolineare, poi, che per espressa previsione di legge la mancanza dell'indicazione dei costi è un fattore che, ai sensi dell'articolo 1418, comma 3, del Codice civile, rende nullo il contratto in quanto specificamente stabilito dalla legge speciale. La disposizione in questione si applica ai singoli contratti sopra indicati, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore del testo unico (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro avrebbero dovuto essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora fossero stati ancora in corso a quella data. Ai dati relativi ai costi della sicurezza possono accedere, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore – dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore - non risulti indennizzato dall'Inail (o per il settore marittimo, dell'Ipsema). Ovviamente questo principio non si applica nel momento in cui il danno sia conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, non determinati, cioè da rischi da interferenze. Ai sensi del comma 5, resta ferma la disposizione stabilita dall'articolo 29 del DLgs 276/2003, così come modificato dall'articolo 6 del Dlgs 151/2004. in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi. In tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore - entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto - a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i contributi previdenziali dovuti.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 773 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino