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"Ambiente, più spazio alle regioni "

fonte Italia oggi sette, V.Dragani / Ambiente

14/09/2009 -
Coinvolgimento diretto nella pianificazione degli interventi a tutela del suolo, autonomia nella pubblicità dei bilanci delle Autorità d'ambito, potestà decisionale nella bonifica di aree agricole, poteri di intervento nell'attuazione dei piani regionali sui rifiuti, discrezionalità nella formazione degli addetti alla conduzione di impianti termici civili. Con cinque parallele pronunce dello scorso luglio la Corte costituzionale ha ridisegnato i confini tra stato e regioni nella gestione dell'ambiente, allargando sensibilmente l'area di competenza degli enti locali. Alla base delle decisioni del giudice delle leggi, che ha dichiarato parzialmente incostituzionali dieci degli oltre trecento articoli del cosiddetto «Codice ambientale» (dlgs 152/2006), la violazione da parte del provvedimento nazionale delle norme sulla ripartizione delle competenze legislative e amministrative tra governo centrale e poteri locali e del principio di sussidiarietà tra enti locali contenute nella Carta fondamentale (articoli 117 e 118).
Tutela del suolo. Per la Corte costituzionale le regioni dovranno essere direttamente coinvolte, tramite la Conferenza unificata, nella definizione del programma nazionale di intervento per la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b) del dlgs 152/2006, programma che l'originaria versione del Codice ambientale riservava all'esclusiva competenza del consiglio dei ministri. Con la medesima sentenza (23 luglio 2009 n. 232) la Corte ha garantito analoga partecipazione agli enti locali in sede di definizione, programmazione, finanziamento e controllo degli interventi a difesa del suolo (previsti dall'articolo 58, comma 3, lettera b) del dlgs 152/2006) e alla identificazione delle linee fondamentali su assetto del territorio, impatto ambientale, articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, trasformazioni territoriali (articolo 58, comma 3, lettera d) medesimo decreto), anch'essi originariamente riservati al solo ministero dell'ambiente. Pur riconoscendo che gli interventi in materia del suolo rientrano nella piena competenza statale, la Corte ha infatti ritenuto che le norme del dlgs 152/2006 violavano le attribuzioni regionali in materia di governo del territorio e il principio di leale collaborazione tra stato e regioni.
Acque, autorità d'ambito. Le censure della Corte si sono abbattute sulle norme del dlgs 152/2006 che imponevano alle Autorità d'ambito (strutture territoriali costituite dalle regioni per la gestione delle risorse idriche) di pubblicare i relativi bilanci mediante affissione ad apposito albo istituito presso la loro sede. Per il giudice delle leggi (sentenza 24 luglio 2009 n. 246) l'obbligo sancito dall'articolo 148, comma 3 del dlgs 152/2006 incideva su materia relativa ai servizi pubblici locali (di competenza regionale), e non alla tutela dell'ambiente (di competenza esclusiva statale).
Bonifica aree agricole. Dovrà essere concordato con le regioni, e non predisposto unilateralmente dal Minambiente, il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate a produzione agricola e allevamento previsto dall'articolo 241 del Codice ambientale. Sebbene afferente alla tutela dell'ambiente, ha sottolineato la Corte nella sentenza 24 luglio 2009 n. 247, l'oggetto della regolamentazione in parola tocca materie di competenza regionale come l'agricoltura, ragion per cui è necessario il concerto in sede di Conferenza unificata. Analoga sorte per il regolamento che individuerà le forme di promozione e incentivazione per ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso università, imprese e loro consorzi. Essendo a cavallo tra ambiente e ricerca scientifica (quest'ultima di competenza concorrente stato-regioni) il relativo decreto ministeriale previsto dall'articolo 265, comma 3 del Codice ambientale dovrà essere concordato in sede di Conferenza unificata.
Gestione rifiuti. Spetterà alle regioni, e non allo stato, agire in caso di mancata attuazione da parte di comuni, province e Autorità d'ambito dei piani regionali di gestione dei rifiuti. La rivisitazione delle competenze è stata operata dalla Corte (sentenza 24 luglio 2009 n. 249) attraverso la «limatura» dell'articolo 199, comma 9 del dlgs 152/2006, eliminandone la parte che affidava allo stato il potere sostitutivo di intervento, in violazione del principio di sussidiarietà ex articolo 118 della Carta fondamentale. Ricondotte sotto la competenza delle regioni, altresì, la piena discrezionalità del presidente della giunta per interventi in caso di inerzia nei sistemi di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti incaricati (articolo 204, comma 3 del dlgs 152/2006) e quella relativa alla individuazione dei maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti (articolo 205, comma 6, medesimo dlgs) . In entrambi i casi la Corte ha rimosso i limiti che le norme statali ponevano all'esercizio delle competenze regionali. Tutela aria. Formazione tutta regionale, infine, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW. Con l'ultima delle sentenze in questione (la 24 luglio 2009 n. 250) la Corte ha eliminato dall'articolo 287 del dlgs 152/2006 ogni interferenza dello stato nella procedura di abilitazione di tali addetti (tra cui la competenza dell'Ispettorato del lavoro nel rilascio del previsto patentino), ricordando l'esclusiva competenza regionale in materia di «formazione professionale».

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